Cassazione Penale, Sentenza n. 1756/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che non aveva convalidato l'arresto in flagranza di Mechergui per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (detenzione di stupefacenti). Il Procuratore censura la valutazione del Tribunale che, pur ritenendo l'illecita detenzione di circa 96 g e 0,50 g di hashish, ha escluso la sussistenza di seri indici di pericolosità dell'indagato. Il ricorso evidenzia precedenti penali e denunce risultanti dal casellario e dalla banca dati della Polizia (tra cui una condanna per tentata estorsione e segnalazioni per furto) e sostiene che tali elementi avrebbero giustificato la convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale non si sia limitato al corretto controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria ma abbia sostituito il proprio giudizio a quello degli operanti. La Corte richiama il principio secondo cui, nell'arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve verificare solo la ragionevolezza della valutazione della polizia basata sugli elementi all'epoca conosciuti (gravità del fatto o pericolosità del soggetto), senza entrare nell'accertamento della responsabilità. È inoltre richiamato che è sufficiente uno solo dei parametri (gravità del fatto o pericolosità). Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha convalidato l'arresto.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice sulla detenzione di sostanze stupefacenti; la presenza di un panetto di 96 g e di altro involucro ha configurato il possibile reato richiamato dal Tribunale e dalla Corte.
codice di procedura penale, art. 381, comma 4
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che, ai fini dell'arresto facoltativo in flagranza, è sufficiente la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto; la Corte ha richiamato che non è necessario che coesistano entrambi i presupposti.
codice di procedura penale, art. 558
Norma sulla cassazione delle decisioni di merito; richiamata dal ricorrente come vizio procedurale nella motivazione della mancata convalida.
codice di procedura penale, art. 391
Norma sulle impugnazioni e motivazioni; richiamata in relazione alla presunta violazione nella valutazione del giudice del merito rispetto ai limiti del controllo di convalida.
codice di procedura penale, artt. 386 comma 3 e 390 comma 1
art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Norme sui termini per le misure cautelari e la flagranza; la Corte ricorda che il controllo di convalida è limitato anche alla verifica del rispetto di tali termini e della sussistenza della flagranza.
codice di procedura penale, art. 380
Richiamato insieme all'art. 381 per definire l'ambito dei reati e delle condizioni in cui può legittimamente operare l'arresto in flagranza.
Massime di principio
- Nel controllo di convalida dell'arresto in flagranza il giudice deve operare un controllo di mera ragionevolezza sul comportamento della polizia giudiziaria, verificando se, con gli elementi all'epoca conosciuti, la decisione di arrestare rientrasse nella discrezionalità degli operanti.
- Non è compito del giudice della convalida accertare la responsabilità penale né effettuare una valutazione comparabile a quella tipica della fase cautelare o di merito: non può dunque sostituirsi alla polizia o al giudice del merito.
- Ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza è sufficiente che sussista almeno uno dei parametri indicati dall'art. 381 c.p.p. (gravità del fatto ovvero pericolosità del soggetto); non è necessaria la concomitanza di entrambi.
- La polizia giudiziaria non è obbligata a una motivazione formale articolata dell'arresto, ma il verbale e gli atti complementari devono contenere elementi sufficienti a far emergere le ragioni dell'intervento in modo che il giudice possa verificare la ragionevolezza.
- Precedenti penali o segnalazioni riportate nei repertori della Polizia possono costituire elemento idoneo a giustificare la valutazione di pericolosità e quindi la misura cautelare in flagranza; analogamente, elementi di contesto (quantità della sostanza, circostanze dell'intervento) sono rilevanti.
- La semplice collaborazione dell'arrestato o uno stato di alterazione (es. alito vinoso) non escludono automaticamente la pericolosità né la ragionevolezza dell'arresto se, nel complesso, emergono elementi che giustificano l'intervento.
- Per la polizia: documentare chiaramente, nel verbale o in atti complementari, le circostanze oggettive che hanno portato all'arresto. Per la difesa: mettere in evidenza elementi che rendano manifestamente irragionevole la valutazione degli operanti, se presenti.
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