Cassazione Penale, Ordinanza n. 31137/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ma l'importo non è integralmente leggibile nel testo fornito. La decisione presuppone che la censura sulla recidiva sia stata ritenuta non specifica e non idonea a scalfire la motivazione di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Dal testo emerge un solo motivo, formulato in modo generico e non confrontato con la specifica e ampia valutazione posta a base della recidiva applicata nel giudizio di merito. La Corte rileva che il ricorrente non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a deduzioni non specificamente riferite al ragionamento seguito dal giudice di appello.
Norme richiamate
recidiva
La motivazione di merito sulla recidiva è richiamata come specifica e ampia valutazione alla quale il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con censure puntuali; la mancata specificità del motivo rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o meramente assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
- Quando la decisione di merito è fondata su una valutazione articolata della recidiva, il ricorrente deve indicare in modo puntuale gli errori del ragionamento seguito dal giudice, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
- La mancata specificità del ricorso comporta l'inammissibilità e la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e agli oneri conseguenti previsti dalla legge.
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