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Sentenza

Sentenza n. 9537/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 5608/2024 pubbl. il 14/05/2024 Tribunale di Roma Sez. Lavoro resa all'esito del giudizio RG n. 18685/2023, dal Giudice dott.ssa Savignano, notificata dapprima in data 23/05/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.

Giustizia amministrativa202511005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che riconosceva il diritto al pagamento del Bonus Carta del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 5608/2024, che aveva riconosciuto il credito relativo al Bonus Carta del Docente. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva accreditato il bonus sul Portale Bonus Carta del Docente. Il pagamento è quindi intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'avvenuto pagamento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e non residuasse alcuna utilità concreta per una pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato la valutazione virtuale della fondatezza della domanda, concludendo che il ricorso sarebbe stato fondato poiché il credito è stato soddisfatto solo dopo la proposizione del giudizio. Ha quindi applicato il criterio della soccombenza virtuale, disponendo una compensazione parziale delle spese in ragione dell'esecuzione intervenuta dopo il ricorso e condannando il Ministero, per la parte residua, al pagamento di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese.
  • Se, in assenza dell'adempimento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto, l'amministrazione può essere condannata alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche con compensazione parziale correlata alle modalità e ai tempi dell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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