Corte di giustizia, Ordinanza C-482/22
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023. — GO e a. contro Regione Lazio. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio – Condizione, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte. — Causa C-482/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza, ha precisato la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici di ultima istanza ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Ha chiarito che non è richiesta una prova "soggettiva" e circostanziata della condivisione dell’interpretazione da parte degli altri giudici supremi e della Corte, ma solo una valutazione rigorosa che consenta al giudice nazionale di convincersi dell’assenza di dubbi ragionevoli. La seconda questione, relativa alla responsabilità civile e disciplinare del giudice, è stata dichiarata manifestamente irricevibile; non è stata esaminata la questione ambientale sulla discarica.
Obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice nazionale di ultima istanza e criteri per l’esonero in caso di interpretazione del diritto dell’Unione evidente.
La questione giuridica
Se l’articolo 267 TFUE imponga al giudice nazionale di ultima istanza di rinviare comunque alla Corte quando non possa dimostrare in modo circostanziato che la medesima interpretazione sarebbe condivisa anche dagli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e dalla Corte; e se l’articolo 267 TFUE osti a una disciplina nazionale che esponga tale giudice a responsabilità civile o disciplinare per avere respinto una richiesta di rinvio pregiudiziale. In via subordinata, se l’allegato I della direttiva 1999/31/CE consenta l’ubicazione di una discarica in un’area priva di barriera geologica naturale originaria o con barriera di limitata consistenza.
Principio di diritto
Il giudice nazionale avverso le cui decisioni non sia ammesso alcun ricorso interno può omettere il rinvio pregiudiziale solo quando, dopo un esame rigoroso e autonomo delle caratteristiche del diritto dell’Unione, delle difficoltà interpretative e del rischio di divergenze giurisprudenziali, ritenga che la corretta interpretazione della norma sia così evidente da non lasciare alcun ragionevole dubbio; non deve però provare in modo circostanziato che tutti gli altri giudici di ultima istanza e la Corte convergerebbero sulla stessa soluzione, ma deve essere convinto che tale evidenza si imporrebbe anche ad essi. La seconda questione è dichiarata manifestamente irricevibile perché estranea all’oggetto della controversia principale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 1999/31/CE
- Allegato I alla direttiva 1999/31/CE
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
- Legge 13 aprile 1988, n. 117
- Direttiva 2011/92/UE
Obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza e criteri di esonero
La pronuncia è un’ordinanza resa nel procedimento C-482/22, promosso in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato italiano in una controversia concernente un progetto di discarica per rifiuti inerti e, soprattutto, la portata dell’articolo 267 TFUE. La Corte interviene in forma semplificata ai sensi degli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, alcuni soggetti e un’associazione ambientalista hanno impugnato davanti ai giudici amministrativi italiani la determinazione della Regione Lazio sulla valutazione di impatto ambientale di un impianto di discarica da realizzarsi a Roma da parte di NGR - New Green Roma Srl. Dopo l’improcedibilità dichiarata dal TAR Lazio, la causa è giunta al Consiglio di Stato, che ha dubitato tanto dell’interpretazione dell’allegato I alla direttiva 1999/31/CE quanto, e soprattutto, dell’interpretazione dell’articolo 267 TFUE in relazione all’obbligo di rinvio pregiudiziale dei giudici di ultima istanza.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 267 TFUE;
- gli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura;
- la direttiva 1999/31/CE, in particolare l’allegato I sui requisiti generali per le discariche;
- il decreto legislativo italiano 13 gennaio 2003, n. 36, che attua la direttiva sulle discariche;
- la legge italiana n. 117 del 1988 sulla responsabilità civile dei magistrati;
- la direttiva 2011/92/UE, richiamata nel contesto della controversia principale.
Prima questione: quando il giudice di ultima istanza può astenersi dal rinvio
La Corte ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando una decisione nazionale non è impugnabile, il giudice è in linea di principio tenuto a rinviare alla Corte le questioni di interpretazione del diritto dell’Unione. Può tuttavia astenersi dal rinvio se la corretta interpretazione si impone con evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.
La Corte chiarisce che:
- l’esistenza di tale evidenza va valutata tenendo conto delle peculiarità del diritto dell’Unione, delle difficoltà interpretative e del rischio di divergenze giurisprudenziali;
- occorre considerare che il diritto dell’Unione è redatto in più lingue, usa nozioni autonome e va interpretato nel suo contesto, alla luce delle finalità e dello stato di evoluzione del diritto medesimo;
- il giudice nazionale non deve esaminare in modo esaustivo tutte le versioni linguistiche, ma deve tenere conto delle divergenze note;
- se esistono orientamenti giurisprudenziali divergenti, deve prestare particolare attenzione.
Chiarimento decisivo sul requisito evocato dal giudice del rinvio
La Corte esclude che il giudice di ultima istanza debba "dimostrare in maniera circostanziata" che anche i giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e la Corte adotterebbero la stessa interpretazione. Questo non è richiesto dall’articolo 267 TFUE.
È sufficiente che il giudice nazionale abbia maturato, sotto la propria responsabilità e con tutta la dovuta attenzione, la convinzione che la stessa evidenza interpretativa si imporrebbe anche agli altri giudici supremi nazionali e alla Corte. In altri termini, la verifica resta sostanzialmente interna e rigorosa, ma non richiede una prova comparativa positiva della futura adesione altrui.
Portata della sentenza Cilfit e precisazioni ulteriori
La Corte richiama e coordina la propria giurisprudenza, in particolare:
- Cilfit;
- Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi;
- l’ordinanza Società Eredi Raimondo Bufarini.
Precisa inoltre che il richiamo alla sentenza Association France Nature Environnement non altera il quadro generale: i passaggi in cui si parla di prova circostanziata si riferivano a un’ipotesi eccezionale diversa, cioè alla facoltà del giudice nazionale di mantenere temporaneamente gli effetti di un atto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Tale situazione non era in discussione nel procedimento principale.
Seconda questione: irricevibilità manifesta
La seconda questione riguardava la possibilità che il giudice nazionale di ultima istanza fosse esposto, per aver respinto una richiesta di rinvio pregiudiziale, a responsabilità civile e disciplinare ai sensi della normativa italiana, in tensione con i principi di indipendenza del giudice e di ragionevole durata del processo.
La Corte non entra nel merito: osserva che il procedimento principale concerne l’impugnazione di un atto amministrativo ambientale e non la responsabilità del giudice. Ne conclude che la questione non ha alcun legame con l’oggetto della controversia ed è quindi manifestamente irricevibile.
Terza questione: assorbimento
La terza questione, relativa alla compatibilità con la direttiva 1999/31/CE dell’ubicazione di una discarica in un’area di cava priva di barriera geologica naturale o con barriera insufficiente, era posta solo in via subordinata. Poiché la Corte risponde alla prima questione e dichiara irricevibile la seconda, non esamina la terza.
Dispositivo e portata pratica
La Corte afferma che l’articolo 267 TFUE consente al giudice nazionale di ultima istanza di non effettuare il rinvio solo se la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con evidenza tale da non lasciare dubbi ragionevoli. Non è però necessario provare, in modo circostanziato, la convergenza degli altri giudici supremi e della Corte; è sufficiente che il giudice nazionale abbia valutato con rigore tutti gli elementi rilevanti e si sia convinto che tale evidenza sia condivisibile anche a livello unionale.
Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma una lettura rigorosa ma non impossibile dell’esonero da rinvio, e al tempo stesso ridimensiona l’idea di una responsabilità automatica del giudice per il mancato rinvio, non affrontata nel merito perché estranea al giudizio principale.
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