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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09065/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imposta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Denuncia violazione di legge (art. 275, comma 2, c.p.p.) per la ritenuta irrilevanza del tempo trascorso dall'inizio dell'esecuzione della misura; contesta inoltre l'illogicità della motivazione circa l'eccessiva afflittività della misura, lamentando che il Tribunale non ha considerato nuovi elementi posti a fondamento della revoca (giovanissima età, incensuratezza, ricorrenza dei fatti, avvenuta riabilitazione, lavoro, paternità, volontariato, percorso presso il SERD) idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo profilo sul mero decorso del tempo, precisando che il tempo in sé non è elemento sufficiente ad affievolire le esigenze cautelari salvo che sia accompagnato da fatti concreti che ne dimostrino l'effettivo venir meno. Quanto al secondo profilo, pur rilevando una possibile carenza motivazionale del Tribunale circa la valutazione degli elementi di riabilitazione, la Corte ha ritenuto il motivo recessivo: l'appello cautelare richiede specificità nell'allegazione della rilevanza degli elementi nuovi rispetto al quadro cautelare già valutato; il ricorrente non ha indicato con precisione la rilevanza e la continuità degli elementi dedotti. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all'onere di versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato di stupefacenti; nella fattispecie il fatto è stato riqualificato al comma 5, riducendone la gravità rispetto alla formulazione originaria.

  • art. 275, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità della decisione, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla sua violazione; il problema centrale è la non rilevanza del mero decorso del tempo senza circostanze concrete.

  • art. 299 c.p.p.

    Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari: impone la verifica della perdurante legittimità delle restrizioni personali alla luce di fatti sopravvenuti o preesistenti non valutati. Tuttavia non richiede la stessa valutazione circa il tempo dalla commissione del reato prevista per l'ordinanza di custodia (art. 292).

  • art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Stabilisce che il giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare deve valutare il 'tempo trascorso dalla commissione del reato'; la Corte precisa che tale valutazione è richiesta all'atto di applicazione della custodia, non automaticamente ai fini della revoca ex art. 299.

  • art. 310 c.p.p.

    Disposizione sull'appello cautelare: la Corte ricorda che l'appello cautelare ha natura di rimedio impugnatorio ordinario e quindi è soggetto alle regole generali dell'impugnazione.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Richiamati per il principio di specificità delle impugnazioni: l'impugnazione deve indicare i punti e le ragioni di diritto e i fatti a sostegno della richiesta; l'assenza di specificità può comportare l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato questa norma per imporre le spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio che il versamento previsto in caso di inammissibilità può essere fissato anche se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte delibera comunque l'importo equitativo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo nell'esecuzione di una misura cautelare non è di per sé sufficiente a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari; occorrono fatti concreti e idonei a indicare il venir meno o l'attenuazione delle esigenze originarie.
  • In caso di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, il ricorrente deve allegare in modo specifico non solo i fatti nuovi, ma anche la loro rilevanza rispetto al quadro cautelare già valutato, dimostrando la continuità e l'efficacia degli elementi di cambiamento (es. percorso riabilitativo protratto, stabile inserimento lavorativo, impegni familiari).
  • L'appello cautelare è soggetto alle regole di specificità proprie degli ordinari mezzi di impugnazione (artt. 581 e 591 c.p.p.): va indicato chiaramente quali parti della decisione si censurano e con quali ragioni di diritto e fatti, pena l'inammissibilità.
  • Se la decisione di revisione cautelare è stata presa di recente e ha già mitigato la misura, il gravame deve spiegare perché gli elementi nuovi rilevano rispetto alle esigenze cautelari residue dopo tale mitigazione; va esplicitato il nesso causal-prognostico tra i fatti nuovi e l'estinzione delle esigenze cautelari.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può comportare l'onere delle spese e, nei casi previsti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è consigliabile valutare con attenzione la specificità e la fondatezza dell'appello prima della proposizione.

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