Cassazione Penale, Sentenza n. 31880/2026 del 25/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari in ragione della risalenza dei fatti. Il Tribunale del riesame, pronunciando sull'appello del pubblico ministero, aveva invece applicato la custodia cautelare in carcere, con esecuzione sospesa ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., nei confronti dell'indagato, al quale era contestata, in concorso con altri, l'importazione organizzata dalla Colombia all'Italia di circa 50 kg di cocaina, 40 kg dei quali sequestrati presso il porto di Livorno il 26 marzo 2020. La ricostruzione accusatoria si fondava principalmente su intercettazioni e chat relative alla pianificazione e al tentativo di recupero del carico, nelle quali l'indagato sarebbe stato individuato come utilizzatore del nickname criptato "Spartacus". Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, vizio di motivazione sulla certa identificazione dell'utilizzatore del telefono criptato e del nickname. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il proprio eventuale coinvolgimento fosse limitato alla fase successiva al delitto e potesse integrare, al più, un diverso reato, quale il favoreggiamento reale o la ricettazione, non la partecipazione all'importazione della sostanza. Con il terzo motivo ha censurato la valutazione delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, lamentando l'omessa considerazione della risalenza dei fatti, della detenzione domiciliare applicata in altro procedimento e dell'assenza di una motivazione rafforzata sull'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha ricordato che, nell'appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare, il tribunale dispone di cognizione piena sull'intera domanda cautelare e deve verificare tutti i presupposti della misura, inclusi i gravi indizi, le esigenze cautelari e i criteri di adeguatezza e proporzionalità. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata aveva omesso del tutto di motivare sulla certa identificazione dell'indagato quale utilizzatore del nickname "Spartacus", elemento presupposto della valutazione dei gravi indizi. Il mero richiamo agli atti investigativi e alla richiesta cautelare non era sufficiente, non risultando esplicitato il percorso logico seguito dal tribunale; anche una motivazione per relationem avrebbe richiesto l'esame critico degli elementi richiamati e delle questioni sottoposte dalle parti. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma richiamata nel capo d'imputazione provvisoria per la contestazione del concorso di persone nel reato.
art. 61-bis c.p.
Norma indicata nel capo d'imputazione provvisoria come aggravante, senza una specifica interpretazione sviluppata nella decisione.
art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma posta a fondamento della contestazione relativa all'importazione di sostanza stupefacente.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata nel capo d'imputazione provvisoria quale aggravante connessa all'ingente quantità.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante inizialmente considerata nella contestazione ma esclusa dal Tribunale del riesame.
art. 274, lett. c), c.p.p.
La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione deve essere motivata specificamente, ma nel caso concreto il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 273 c.p.p.
La gravità indiziaria costituisce uno dei presupposti che il giudice dell'appello cautelare deve verificare integralmente.
art. 275 c.p.p.
I criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura devono essere oggetto di verifica nell'ordinanza cautelare genetica.
art. 292, comma 2, c.p.p.
L'ordinanza cautelare deve motivare su tutti i presupposti della misura; tale obbligo vale anche per l'ordinanza che accoglie l'appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare.
art. 309 c.p.p.
Il mancato richiamo, nell'art. 310 c.p.p., ad alcune disposizioni dell'art. 309 non impedisce la piena cognizione della domanda cautelare nell'appello del pubblico ministero.
art. 310, commi 2 e 3, c.p.p.
L'appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare ha effetto pienamente devolutivo; l'ordinanza di accoglimento, pur non essendo immediatamente esecutiva fino alla definitività, ha natura costitutiva del vincolo alla libertà personale e deve contenere la verifica di tutti i requisiti della cautela.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme invocate per denunciare violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso ai profili strettamente necessari alla motivazione.
Massime di principio
- Quando il pubblico ministero propone appello contro il rigetto della richiesta di misura cautelare personale, il tribunale dell'appello cautelare ha cognizione sull'intera domanda cautelare e deve verificare tutti i presupposti della misura, non soltanto il profilo specificamente censurato dal pubblico ministero.
- L'ordinanza che accoglie l'appello del pubblico ministero contro il rigetto della misura cautelare deve motivare, ai sensi dell'art. 292 c.p.p., sui gravi indizi di colpevolezza, sulle esigenze cautelari e sui criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura.
- Quando la gravità indiziaria si fonda su conversazioni effettuate mediante telefono o piattaforma criptata, l'identificazione dell'indagato quale utilizzatore dell'utenza o del nickname costituisce un presupposto essenziale della motivazione e deve essere sorretta da un percorso logico-argomentativo esplicito.
- Il rinvio per relationem ad altri atti del procedimento può soddisfare l'obbligo di motivazione cautelare soltanto se il giudice dà conto dell'esame critico degli elementi richiamati, della loro rilevanza e delle specifiche questioni sottoposte al suo vaglio.
- L'omessa motivazione su un presupposto necessario della gravità indiziaria determina il vizio dell'ordinanza cautelare, rendendo superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso e imponendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
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