Cassazione Penale, Sentenza n. 616/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la misura custodiale emessa dal GIP per reati di traffico e cessione di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Denuncia: 1) carenza di gravità indiziaria e vizi di motivazione circa la sua partecipazione all'associazione criminale, fondata secondo la difesa su pochi acquisti effettuati tra il 24/07/2020 e il 05/08/2020, sul rapporto di parentela con Marchiotti e su dichiarazioni ritenute generiche del collaboratore Greco; 2) insufficienza degli elementi a provare il concorso nelle singole cessioni (videoriprese e conversazioni ritenute non chiare sulla natura e quantità della sostanza); 3) mancata chiarezza sull'applicazione dell'aggravante mafiosa e sul rapporto tra associazione mafiosa e narcotraffico; 4) eccesso nella scelta della misura cautelare, contestando l'inidoneità degli arresti domiciliari con presidi elettronici a impedire la ripresa dei contatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per proporre una lettura alternativa dei fatti senza censurare vizi formali/giuridici. Il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari: intercettazioni, osservazioni, videoriprese, sequestri (in particolare il sequestro di circa 5 grammi a carico del padre e il rinvenimento di quantitativi per 23 dosi nell'abitazione del ricorrente), i contatti con esponenti di vertice (Michele Rende) e la disponibilità a effettuare consegne notturne per conto del cognato Marchiotti, oltre all'uso di schede intestate a terzi per schermare comunicazioni. Ha quindi confermato la partecipazione associativa e il rischio di pericolosità, ritenendo giustificata la misura cautelare più afflittiva. Il motivo sull'aggravante mafiosa è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse (la sua esclusione non inciderebbe sulla misura più grave già applicata). In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)
Le norme sui reati di detenzione e cessione di stupefacenti sono state applicate in combinato con la qualificazione del reato associativo: il Tribunale ha valutato elementi di collegamento e partecipazione continuativa idonei a configurare contributo stabile all'attività di traffico
codice di procedura penale
art. 616 c.p.p.; richiamo finale all'art. 94 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.: condanna alle spese e ammenda per ricorso inammissibile. Art. 94 c.p.p.: adempimenti a cancelleria relativi alla sentenza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (Renna), Rv.284489
Principio secondo cui, nel procedimento cautelare, l'impugnazione volta a escludere un'aggravante o a riformulare la qualificazione ha interesse solo se ciò incide sull'an o sul quomodo della misura; qui l'esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla misura applicata per il reato associativo
Massime di principio
- Per ottenere il riesame favorevole è necessario proporre censure specifiche e circostanziate: deduzioni generiche o una mera lettura alternativa delle intercettazioni sono generalmente inammissibili
- La parentela con un capo e pochi episodi isolati non escludono automaticamente la partecipazione associativa se sono presenti elementi probatori corroboranti (contatti con vertici, sequestri riconducibili all'attività, consegne e riscossione del prezzo, disponibilità a operare per conto dell'organizzazione)
- Conversazioni intercettate, videoriprese e sequestri, se lette nel contesto investigativo complessivo, possono costituire prova indiziaria della stabile adesione all'associazione (es. capacità di interloquire con fornitori di vertice, gestione logistica, uso di schede telefoniche intestate a terzi)
- L'attacco all'aggravante mafiosa può essere ininfluente ai fini cautelari se la sua rimozione non incide sul tipo o sulla gravità della misura; in tali casi il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
- Per contestare la scelta della misura cautelare bisogna dimostrare concretamente che misure meno afflittive sarebbero idonee a impedire la reiterazione o l'inquinamento delle prove: mere affermazioni sull'adeguatezza dei domiciliari non bastano se sussistono elementi che evidenziano elevata intraneità e capacità organizzativa
- La Corte valorizza elementi di condotta (consegne notturne, raccolta proventi, rapporti stabili con fornitori e collaboratori) come indicatori di ruolo attivo e continuativo nell'organizzazione criminale
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