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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 616/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la misura custodiale emessa dal GIP per reati di traffico e cessione di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Denuncia: 1) carenza di gravità indiziaria e vizi di motivazione circa la sua partecipazione all'associazione criminale, fondata secondo la difesa su pochi acquisti effettuati tra il 24/07/2020 e il 05/08/2020, sul rapporto di parentela con Marchiotti e su dichiarazioni ritenute generiche del collaboratore Greco; 2) insufficienza degli elementi a provare il concorso nelle singole cessioni (videoriprese e conversazioni ritenute non chiare sulla natura e quantità della sostanza); 3) mancata chiarezza sull'applicazione dell'aggravante mafiosa e sul rapporto tra associazione mafiosa e narcotraffico; 4) eccesso nella scelta della misura cautelare, contestando l'inidoneità degli arresti domiciliari con presidi elettronici a impedire la ripresa dei contatti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e per proporre una lettura alternativa dei fatti senza censurare vizi formali/giuridici. Il giudice ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari: intercettazioni, osservazioni, videoriprese, sequestri (in particolare il sequestro di circa 5 grammi a carico del padre e il rinvenimento di quantitativi per 23 dosi nell'abitazione del ricorrente), i contatti con esponenti di vertice (Michele Rende) e la disponibilità a effettuare consegne notturne per conto del cognato Marchiotti, oltre all'uso di schede intestate a terzi per schermare comunicazioni. Ha quindi confermato la partecipazione associativa e il rischio di pericolosità, ritenendo giustificata la misura cautelare più afflittiva. Il motivo sull'aggravante mafiosa è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse (la sua esclusione non inciderebbe sulla misura più grave già applicata). In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti)

    Le norme sui reati di detenzione e cessione di stupefacenti sono state applicate in combinato con la qualificazione del reato associativo: il Tribunale ha valutato elementi di collegamento e partecipazione continuativa idonei a configurare contributo stabile all'attività di traffico

  • codice di procedura penale

    art. 616 c.p.p.; richiamo finale all'art. 94 c.p.p.

    Art. 616 c.p.p.: condanna alle spese e ammenda per ricorso inammissibile. Art. 94 c.p.p.: adempimenti a cancelleria relativi alla sentenza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022 (Renna), Rv.284489

    Principio secondo cui, nel procedimento cautelare, l'impugnazione volta a escludere un'aggravante o a riformulare la qualificazione ha interesse solo se ciò incide sull'an o sul quomodo della misura; qui l'esclusione dell'aggravante non avrebbe inciso sulla misura applicata per il reato associativo

Massime di principio

  • Per ottenere il riesame favorevole è necessario proporre censure specifiche e circostanziate: deduzioni generiche o una mera lettura alternativa delle intercettazioni sono generalmente inammissibili
  • La parentela con un capo e pochi episodi isolati non escludono automaticamente la partecipazione associativa se sono presenti elementi probatori corroboranti (contatti con vertici, sequestri riconducibili all'attività, consegne e riscossione del prezzo, disponibilità a operare per conto dell'organizzazione)
  • Conversazioni intercettate, videoriprese e sequestri, se lette nel contesto investigativo complessivo, possono costituire prova indiziaria della stabile adesione all'associazione (es. capacità di interloquire con fornitori di vertice, gestione logistica, uso di schede telefoniche intestate a terzi)
  • L'attacco all'aggravante mafiosa può essere ininfluente ai fini cautelari se la sua rimozione non incide sul tipo o sulla gravità della misura; in tali casi il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
  • Per contestare la scelta della misura cautelare bisogna dimostrare concretamente che misure meno afflittive sarebbero idonee a impedire la reiterazione o l'inquinamento delle prove: mere affermazioni sull'adeguatezza dei domiciliari non bastano se sussistono elementi che evidenziano elevata intraneità e capacità organizzativa
  • La Corte valorizza elementi di condotta (consegne notturne, raccolta proventi, rapporti stabili con fornitori e collaboratori) come indicatori di ruolo attivo e continuativo nell'organizzazione criminale

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