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Ordinanza

Ordinanza n. 147/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento notificato il 3 giugno 2026 di sospensione cautelare immediata dell’abilitazione al servizio telematico Entratel, con previsione della revoca definitiva decorsi 30 giorni dalla notifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il commercialista ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, il provvedimento adottato dopo un processo verbale di constatazione dell’Ufficio Audit del 4 novembre 2025, notificato l’11 novembre 2025. In seguito a verifiche e accessi presso lo studio del 28 maggio e del 9 luglio 2025, l’Ufficio aveva rilevato carenze documentali e irregolarità, assegnando 90 giorni per rimuoverle; dopo la scadenza, l’Agenzia aveva concesso un ulteriore termine di 30 giorni il 13 aprile 2026 e aveva risposto il 15 maggio 2026 alle osservazioni presentate dal professionista, ritenendole prive di elementi nuovi sostanziali. Il ricorso contestava la sospensione immediata e la prospettata revoca dell’abilitazione, anche in relazione alla disciplina dell’art. 25, comma 3, del D.M. 164/1999 e dell’art. 8 del D.M. 31 luglio 1998.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, allo stato e nei limiti della sommaria cognizione propria della fase, il ricorso apparisse infondato. Ha rilevato che il professionista aveva avuto più occasioni e termini per rimuovere le criticità, senza che le irregolarità risultassero sanate, e che il verbale documentava ripetute violazioni degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dall’art. 11 del D.M. 31 luglio 1998. L’art. 8 dello stesso decreto consente la revoca vincolata in caso di grave violazione di tali obblighi; l’art. 25, comma 3, del D.M. 164/1999 non preclude, in presenza di gravi irregolarità non rimosse, la sospensione cautelare immediata dell’abilitazione. Non ricorrevano quindi i presupposti per accordare la tutela cautelare. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La domanda cautelare è esaminata secondo la disciplina cautelare del c.p.a.; il TAR la respinge ritenendo non sussistenti i presupposti per la misura.

  • art. 8, comma 1, D.M. 31 luglio 1998

    l’art. 8, comma 1, DM 31.7.1998 prevede che il provvedimento di revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel è: A) discrezionale, in caso di “gravi e ripetute inadempienze”; b) o vincolato, se si verifica uno dei casi, elencati nello stesso art. 8, comma 1, DM 31.7.1998, tra cui quello della lett. h), relativo al “mancato rispetto dell’art. 11 del presente Decreto ed ogni altra grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ora disciplinata dal vigente Codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lg.vo n. 196/2003;”

    La revoca è discrezionale per gravi e ripetute inadempienze, ma vincolata quando ricorre una delle ipotesi tipizzate, inclusa la grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza richiamati dalla lett. h).

  • art. 11 D.M. 31 luglio 1998

    dal processo verbale di constatazione dell’Ufficio Audit della Direzione Regionale della Basilicata del 4.11.2025, notificato con raccomandata dell’11.11.2025, risulta che il ricorrente ha ripetutamente violato le norme del predetto art. 11 DM 31.7.1998, previste dal: A) comma 3 (“il trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni è consentito solo ai soggetti, anche esterni, designati dagli utenti come responsabili del trattamento dei dati personali”); B) comma 5 (“gli utenti ed i soggetti, designati come responsabili, adottano le misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 33 e 34 D.Lg.vo n. 196/2003, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, anche attraverso l’individuazione di appositi spazi per la conservazione dei medesimi” e “si impegnano a rispettare le attività descritte nell’allegato tecnico del presente decreto, a mantenere riservate le informazioni che consentono l’accesso al servizio telematico e a consegnare le stesse ai soli” utenti); C) comma 6, (“le dichiarazioni telematiche soggette a trattamento da parte degli utenti”, iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro e dei centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese, “dopo la trasmissione in via telematica, sono conservate dagli utenti stessi con le modalità di cui ai commi precedenti”, specificando che “l’utente può avvalersi di soggetti esterni per la conservazione delle predette dichiarazioni, nonché della documentazione in formato elettronico riferita alle dichiarazioni stesse, nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al DPCM del 3.12.2013”, con la puntualizzazione che “in caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. d), D.Lg.vo n. 196/2003, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente”);

    Il TAR ha considerato le ripetute violazioni degli obblighi di trattamento, protezione, custodia e conservazione dei dati previsti dall’art. 11 rilevanti ai fini della revoca dell’abilitazione.

  • art. 25, comma 3, D.M. 164/1999

    l’art. 25, comma 3, DM n. 164 del 31.5.1999 non impedisce l’adozione del provvedimento cautelare di immediata sospensione dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel, quando, come nella specie, sono state commesse gravi irregolarità, riscontrate nelle ispezioni del 28.5.2025 e del 9.7.2025 e non ancora sanate dopo 1 anno al momento dell’adozione dell’impugnato provvedimento, notificato il 3.6.2026;

    La norma non esclude la sospensione cautelare immediata dell’abilitazione quando siano state accertate gravi irregolarità rimaste non sanate.

Massime di principio

  • La disciplina della revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel distingue tra gravi e ripetute inadempienze, che consentono una valutazione discrezionale, e ipotesi tipizzate di grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza, per le quali la revoca è vincolata.
  • L’art. 25, comma 3, del D.M. 164/1999 non preclude la sospensione cautelare immediata dell’abilitazione Entratel quando siano state accertate gravi irregolarità e queste non siano state rimosse, nonostante i termini assegnati dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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