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Sentenza

Sentenza n. 2223/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, che aveva ordinato il pagamento di euro 1.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 764/2024 del Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge, quale bonus Carta del Docente previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015, in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il TAR ha inoltre dichiarato tardiva e quindi non utilizzabile l’ultima nota depositata dalla ricorrente, poiché, nonostante l’intestazione formale, aveva contenuto sostanziale di memoria di parte.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, come attestato il 9 settembre 2025, e che fossero stati rispettati gli adempimenti preliminari: la sentenza era stata notificata al Ministero l’8 gennaio 2025 e il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 14 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Ministero è stato quindi condannato a dare integrale esecuzione al giudicato, pagando le somme riconosciute dalla sentenza, con i relativi accessori, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. È stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda, su istanza della ricorrente, in caso di ulteriore inadempimento, entro un successivo termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il commissario dovrà operare senza compenso ulteriore, in applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta del Docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    Richiamato analogicamente per escludere il riconoscimento di un ulteriore compenso al commissario ad acta, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione e siano stati rispettati gli adempimenti preliminari previsti per l’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, disponendo il pagamento integrale delle somme stabilite nel titolo giudiziale e dei relativi accessori di legge.
  • In caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell’azione di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può essere chiamato a operare senza ulteriore compenso quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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