Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05283/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata era una decisione della Corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè a seguito di concordato sulla pena con rinuncia ai restanti motivi. Il ricorrente ha dedotto, in cassazione, la mancata verifica di cause di non punibilità e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo radicalmente inammissibile perché formulato contro una sentenza pronunciata in concordato sulla pena e perché non accompagnato da una specifica deduzione di illegalità della pena irrogata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che il motivo era radicalmente inammissibile in quanto diretto a contestare, dopo concordato sulla pena e rinuncia agli altri motivi, questioni non più deducibili in assenza di una specifica censura di illegalità della pena. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, applicando la decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è deducibile, nel caso esaminato, come motivo di ricorso avverso una sentenza resa a seguito di concordato sulla pena, in mancanza di specifica censura di illegalità della pena.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai restanti motivi, delimita l'oggetto delle successive doglianze in cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    La Corte ha ritenuto di poter decidere il ricorso inammissibile de plano.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Viene richiamato quale causa di non punibilità invocata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello è pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. a seguito di concordato sulla pena e rinuncia ai restanti motivi, il ricorso per cassazione non può riproporre in modo generico questioni già assorbite o rinunciate, salvo deduzione specifica dell'illegalità della pena.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile se proposta contro una decisione definita con concordato sulla pena, in assenza di una censura autonoma e specifica sulla legalità del trattamento sanzionatorio.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte può decidere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando ricorrano profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniRiti alternativi
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.