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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 2633 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - MEDIANTE IMPOSIZIONE ED ISCRIZIONE A RUOLO (IMPOSTE DIRETTE) - DENUNZIA DEL CONTRIBUENTE - Accertamento parziale - Caratteristiche - Automatismo argomentativo - Contenuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001, emessi per imposte dirette e IVA sulla base di un processo verbale della Guardia di finanza relativo a una frode fiscale mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il contribuente sosteneva, tra l’altro, che l’Ufficio avesse illegittimamente utilizzato l’accertamento parziale, previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonché che mancassero adeguata motivazione e prova delle riprese. La CTR aveva ritenuto necessario un elevato grado di certezza degli elementi segnalati e un’istruttoria completa, propria dell’accertamento ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassato la sentenza della CTR Lombardia, rinviando la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che l’accertamento parziale è legittimo quando gli elementi posti a fondamento della pretesa provengono da organi o enti esterni all’Amministrazione finanziaria procedente, come la Guardia di finanza, e sono idonei a far ritenere l’esistenza di materia imponibile non dichiarata. Non è necessario né un particolare grado di certezza né che l’indagine sia semplice: è sufficiente che l’Ufficio possa recepire la segnalazione mediante un automatismo argomentativo, senza ulteriori approfondimenti indispensabili. La sentenza non ha tuttavia definito definitivamente la debenza delle imposte, rimettendo il merito al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    La norma consente all’Amministrazione finanziaria di procedere a una rapida emersione di specifiche componenti imponibili sulla base di elementi provenienti da fonti esterne, senza consumare necessariamente il potere di accertamento relativo ad altri profili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, richiamato nel testo anche come art. 54-bis

    In materia IVA, l’Ufficio può utilizzare l’accertamento parziale quando una segnalazione della Guardia di finanza o di altro soggetto esterno fornisca elementi idonei a ritenere l’esistenza di operazioni o introiti non dichiarati; non è richiesta una particolare semplicità dell’indagine.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    La disposizione riguarda le forme di accertamento ordinario, anche induttivo, caratterizzate da una ricostruzione più ampia e da valutazioni istruttorie ulteriori rispetto al mero recepimento di una segnalazione esterna.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    È stato indicato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull’accertamento parziale.

Massime di principio

  • L’accertamento parziale non richiede che gli elementi segnalati siano già provati con un notevole grado di certezza: è sufficiente che provengano da un organo o ente esterno e siano idonei a far ritenere attendibile l’esistenza di materia imponibile non dichiarata.
  • La complessità delle indagini svolte dalla Guardia di finanza non impedisce, di per sé, l’utilizzo dell’accertamento parziale. Ciò che rileva è che l’Ufficio possa fondare l’atto sulla segnalazione senza dover svolgere ulteriori valutazioni essenziali.
  • L’accertamento parziale si distingue da quello ordinario per il cosiddetto automatismo argomentativo: l’Amministrazione può recepire direttamente il contenuto di una segnalazione esterna, ferma restando la necessità che l’atto sia motivato e che gli elementi siano concretamente idonei a sostenere la pretesa.
  • L’eventuale erronea qualificazione dello strumento accertativo non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto: occorre verificare se siano stati rispettati i requisiti sostanziali e formali della pretesa tributaria.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva vittoria sul merito: il giudice del rinvio deve ancora valutare la fondatezza concreta delle riprese fiscali e le eventuali contestazioni del contribuente.

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