Cassazione Civile, Ordinanza n. 34625/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai difensori dei ricorrenti e sottoscritta per accettazione dalla parte intimata, dichiarando l'estinzione del giudizio. È stata disposta la compensazione integrale delle spese, con statuizione di "nulla per le spese" in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una lavoratrice domestica per far accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di due soggetti privati, per un lungo periodo, con inquadramento in un livello contrattuale superiore e conseguente condanna al pagamento di differenze retributive e t.f.r. La domanda era stata accolta in primo grado e il rigetto dell'appello aveva confermato l'accertamento del rapporto e la relativa condanna. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'erronea interpretazione e valutazione delle prove testimoniali, inclusa la posizione di un teste e la lettura delle dichiarazioni rese nei due gradi; con il secondo hanno denunciato in modo generico la violazione di norme di diritto e del CCNL, sostenendo che le mansioni svolte avrebbero dovuto essere ricondotte a un livello contrattuale inferiore rispetto a quello riconosciuto dai giudici di merito. Prima della decisione, tuttavia, il difensore dei ricorrenti ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla parte intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti
La censura è stata solo prospettata dai ricorrenti come vizio motivazionale, ma la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso è stato rinunciato e il giudizio dichiarato estinto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio senza esame dei motivi di impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure relative alla valutazione delle prove o alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.
- La mancata costituzione della parte intimata può giustificare la regolazione delle spese nel senso della dichiarazione di "nulla per le spese".
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