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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22708/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato nel 1982 e proseguito per molti anni. Il conduttore ha agito per ottenere l'accertamento della cessazione del rapporto e la restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso a titolo di canoni di locazione. La Corte d'appello ha accolto solo in parte l'impugnazione del conduttore, dichiarando cessata la locazione al 30 aprile 2015, ma ha rigettato la domanda restitutoria per difetto di prova del pagamento di somme non dovute. Inoltre ha rilevato che, per il periodo precedente la divisione ereditaria successiva alla morte del precedente locatore, l'eventuale debito avrebbe gravato sulla resistente quale erede pro quota. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe prima riconosciuto l'applicabilità dell'art. 79 L. 392/1978 e poi illegittimamente ristretto l'indagine a un solo quinquennio; 2) violazione dell'art. 79, comma 2, L. 392/1978, per avere limitato temporalmente il periodo utile alla ripetizione delle somme; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato la documentazione prodotta a sostegno della domanda di ripetizione; 4) nullità della sentenza per erronea interpretazione della domanda, che il ricorrente assumeva estesa anche alla qualità di erede della resistente rispetto al precedente locatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo perché fondati su una lettura errata della sentenza di merito: la Corte d'appello non aveva limitato il periodo rilevante, ma aveva negato la domanda per difetto di prova dell'effettivo pagamento di somme non dovute in relazione all'intero rapporto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva indicato in modo specifico dove i fatti dedotti fossero stati introdotti nel giudizio di merito né aveva spiegato adeguatamente la decisività del preteso omesso esame. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché il ricorrente non aveva chiarito né documentato in modo inequivoco che la domanda fosse stata effettivamente proposta anche nei confronti della resistente quale erede; ha inoltre ribadito che l'interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo nei limiti della logicità e congruità della motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392

    La norma è richiamata dal ricorrente come base per il recupero, entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, di tutto quanto indebitamente corrisposto durante l'intero rapporto locatizio; la Corte osserva però che la censura non coglie la reale ratio della decisione di merito, fondata sul difetto di prova del pagamento indebito.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuarne la ratio decidendi; non basta contestarne la sufficienza rispetto alle prove.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o per errata interpretazione della domanda.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione all'art. 79 L. 392/1978.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo in presenza di omesso esame di un fatto storico decisivo, ritualmente dedotto; non è sufficiente lamentare un mancato apprezzamento della documentazione o una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 754 c.c.

    È richiamato dalla Corte d'appello per affermare che, prima della divisione ereditaria, l'eventuale debito del de cuius grava sugli eredi pro quota.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene applicato per attestare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione manchi radicalmente o sia obiettivamente incomprensibile; non è configurabile quando il giudice abbia espresso una ratio decidendi riconoscibile, ancorché non condivisa dalla parte.
  • In cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito sulla base di una ricostruzione della motivazione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice; il motivo deve confrontarsi con la reale base argomentativa della decisione impugnata.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione specifica del fatto storico, della sua rituale deduzione nel giudizio di merito e della sua effettiva decisività; non è sufficiente lamentare la mancata valutazione di documenti o il dissenso sulla loro apprezzamento.
  • L'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo per vizi logici e giuridici della motivazione; non può essere sostituita da una mera diversa lettura soggettiva della parte.
  • In tema di ripetizione di somme indebitamente corrisposte nel rapporto di locazione, la parte che agisce deve comunque fornire la prova dell'effettivo pagamento non dovuto e della sua riferibilità al rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di liteDivisione ereditaria
RamiLocazioniProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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