Cassazione Penale, Sentenza n. 46404/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che disponeva l'archiviazione del procedimento a seguito dell'opposizione della persona offesa, sostenendo due profili: (1) violazione di norme processuali (artt. 125 co. 3, 408 c.p.p.) perché il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione per infondatezza ma il giudice, dopo l'udienza camerale provocata dall'opposizione della persona offesa e nonostante la memoria difensiva, aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. senza confrontarsi con le argomentazioni del PM e della difesa; (2) violazione degli artt. 409 e 411 c.p.p. (in particolare dell'obbligo di restituire gli atti al PM per la notifica prevista dall'art. 411-bis) perché l'archiviazione è stata pronunciata in difformità dalla richiesta del PM e senza seguire la procedura specifica prevista dalla giurisprudenza per garantire il contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: l'archiviazione per particolare tenuità del fatto è nulla quando è adottata senza osservare la procedura dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., poiché le norme generali degli artt. 408 e ss. c.p.p. non garantiscono il necessario contraddittorio circa l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. Pertanto, essendo nel caso il pubblico ministero già intervenuto con una richiesta di archiviazione per infondatezza e la persona offesa avendo formulato opposizione, il GIP non poteva decidere per la tenuità senza seguire l'art. 411, comma 1-bis. La Corte ha annullato il provvedimento impugnato senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per quanto di competenza.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Raggruppa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede un contraddittorio specifico per verificare la configurabilità della non punibilità.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede la procedura speciale da seguire quando il giudice intende disporre l'archiviazione per particolare tenuità in presenza di opposizione: serve a garantire il contraddittorio fra parti e la possibilità di valutare compiutamente la causa di non punibilità; la sua mancata osservanza determina la nullità del provvedimento di archiviazione per tenuità.
artt. 408 e ss. cod. proc. pen.
Contengono le disposizioni generali sulla richiesta di archiviazione e sull'udienza camerale; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non siano sufficienti a garantire il contraddittorio richiesto dall'art. 131-bis quando è in gioco la particolare tenuità e dunque non possano sostituire la procedura di cui all'art. 411, comma 1-bis.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente fra le norme la cui inosservanza sarebbe stata sanzionata; riguarda i doveri e le garanzie del contraddittorio nelle fasi procedurali, ed è stato invocato per sollevare la violazione delle garanzie difensive.
art. 409 e art. 411-bis cod. proc. pen.
Richiamati a sostegno del principio per cui, se il giudice intende discostarsi dalla richiesta del PM, in presenza di opposizione della persona offesa, deve osservare specifiche formalità procedurali (tra cui restituire gli atti al PM per gli adempimenti di notifica), al fine di garantire il contraddittorio e il rispetto delle prerogative delle parti.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Fondamento della censura in Cassazione per violazione di norme di diritto processuale a pena di nullità, inammissibilità o inutilizzabilità; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze mosse ai sensi di questa norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 10455/2018; Sez. 6, n. 6959/2018; Sez. 5, n. 40293/2017)
Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, P.O. in proc. Massida, Rv. 272247; Sez. 6, n. 6959 del 16/01/2018, Trivelli e altro, Rv. 272483; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Serra e altro, Rv. 271010
Precedenti che hanno già affermato il principio secondo cui l'archiviazione per particolare tenuità è nulla se adottata senza l'osservanza della procedura dell'art. 411, comma 1-bis, in quanto le norme ordinarie non garantiscono il necessario contraddittorio sulla non punibilità.
Massime di principio
- L'archiviazione per "particolare tenuità" (art. 131-bis c.p.) comporta una causa di non punibilità che richiede specifiche garanzie processuali: il giudice non può adottarla senza aver prima osservato la procedura speciale prevista dall'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., quando sussistono opposizioni o richieste diverse da parte del PM.
- Se il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per infondatezza e la persona offesa si oppone, il giudice non può autonomamente convertire la richiesta in archiviazione per tenuità senza restituire gli atti e seguire le formalità previste dalla normativa (notifica, contraddittorio), pena la nullità del provvedimento.
- Le disposizioni generali sugli atti di natura camerale (artt. 408 e ss. c.p.p.) non sono sufficienti a garantire tutte le tutele richieste dalla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis; occorre quindi attenersi alla procedura specifica e permettere un effettivo contraddittorio fra PM, persona offesa e difesa.
- In caso di violazione delle procedure di cui sopra, il rimedio più probabile è l'annullamento del provvedimento di archiviazione per nullità e, a seconda dei casi, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per il prosieguo.
- Per la difesa e per il PM: se si è in presenza di richieste o opposizioni divergenti circa l'archiviazione, è strategico sollevare tempestivamente il profilo procedurale (art. 411, comma 1-bis) per impedire che il GIP adotti una decisione sulla particolare tenuità senza il necessario contraddittorio.
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