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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04853/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione un maggior reddito di euro 144.332,77 ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base di indagini bancarie eseguite nei confronti del contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso del contribuente, riducendo l'imponibile di euro 99.900,00. In appello la CTR aveva invece accolto integralmente l'appello del contribuente e dichiarato nullo l'accertamento, ritenendo illegittima l'acquisizione dei dati bancari perché l'autorizzazione alle indagini non era stata richiesta e comunque non era stata allegata all'avviso di accertamento, considerandola elemento costitutivo dell'atto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR aveva deciso sulla inesistenza dell'autorizzazione, mentre il contribuente aveva contestato solo la sua mancata esibizione/allegazione; secondo, violazione dell'art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973, perché la CTR aveva ritenuto necessaria l'allegazione dell'autorizzazione e una sua motivazione, con conseguente nullità dell'avviso.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la CTR avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato pronunciandosi su un vizio diverso da quello dedotto; dall'altro, che avesse erroneamente affermato la necessità di allegare e motivare l'autorizzazione alle indagini bancarie, contrastando con l'orientamento consolidato secondo cui tale autorizzazione ha funzione interna-organizzativa, non richiede motivazione e la sua mancata allegazione all'atto non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'accertamento, salvo concreto pregiudizio per il contribuente o lesione di diritti fondamentali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente dedotte dalle parti, senza introdurre d'ufficio un vizio non contestato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso fondati sulla violazione di legge

  • art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973

    prevede l'autorizzazione alle indagini bancarie per l'accertamento delle imposte dirette; la sua mancanza non determina automaticamente inutilizzabilità dei dati acquisiti o nullità dell'accertamento

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972

    prevede l'autorizzazione alle indagini bancarie ai fini IVA, con funzione organizzativa interna e non di provvedimento impositivo motivato

  • art. 33 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per il diverso regime degli accessi e delle perquisizioni domiciliari, per i quali la motivazione è espressamente prevista

  • art. 52 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per il diverso regime degli accessi e delle perquisizioni domiciliari in materia IVA, dove è prevista la motivazione

  • art. 3, comma 1, L. n. 241/1990

    richiamato per il principio generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, non applicabile all'autorizzazione alle indagini bancarie considerata atto interno/preparatorio

  • art. 7, L. n. 212/2000

    richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti tributari, non esteso all'autorizzazione alle indagini bancarie

Massime di principio

  • L'autorizzazione alle indagini bancarie prevista per l'accertamento tributario ha funzione interna e organizzativa nei rapporti tra uffici e non integra, di regola, un atto impositivo da motivare o allegare all'avviso di accertamento.
  • La mancata allegazione o esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità dei dati acquisiti; occorre allegare e provare un concreto pregiudizio per il contribuente o la compromissione di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati.
  • Il giudice non può dichiarare la nullità dell'atto impositivo per un vizio diverso da quello specificamente dedotto dalla parte, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • In materia tributaria non opera, come regola generale, il principio penalistico di inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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