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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16252/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società condomina aveva citato in giudizio il condominio davanti al Tribunale di Firenze per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di tre delibere assembleari relative alla creazione e all'uso di posti auto in area comune, radicando la causa nel foro del luogo in cui si trovano i beni comuni. Il condominio aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, sostenendo che una clausola del regolamento condominiale approvata a maggioranza prevedesse la competenza del Tribunale di Milano per tutte le controversie tra condomini e condominio. La società attrice aveva inoltre dedotto che la delibera assembleare del 6 luglio 2017, che aveva approvato tale deroga, era stata impugnata e poi transattivamente revocata. Nel corso del procedimento il giudice aveva sospeso il giudizio in attesa della definizione di un precedente regolamento di competenza, poi deciso dalla Cassazione con conferma della competenza del Tribunale di Firenze in altri giudizi riuniti. Riassunto il processo, il condominio aveva chiesto al Tribunale di Firenze di rimettere la questione alla Corte di cassazione in rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sulla necessità dell'unanimità o della maggioranza qualificata per la deroga convenzionale alla competenza territoriale. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo la questione priva di rilevanza pratica, e aveva disposto la prosecuzione del giudizio. Il condominio ha quindi proposto ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., articolandolo in cinque motivi, ma il testo della sentenza non ne dettaglia il contenuto oltre alla contestazione della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di rinvio pregiudiziale e alla questione della pretesa definitività della precedente decisione sulla competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto non impugnabile con regolamento di competenza l'ordinanza con cui il giudice di merito abbia negato la rimessione degli atti alla Cassazione per rinvio pregiudiziale, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio e di strumento di nomofilachia anticipata. Inoltre ha osservato che il Tribunale di Firenze, nel respingere l'istanza ex art. 363-bis c.p.c., non aveva pronunciato in modo espresso e definitivo sulla competenza, ma si era limitato a rilevare che la questione era già stata risolta in altro procedimento e che perciò mancava la rilevanza pratica della questione prospettata. In assenza di una statuizione inequivoca e definitiva sulla competenza, il regolamento ex art. 42 c.p.c. era quindi inammissibile. La Corte ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Firenze, che provvederà anche sulle spese del regolamento, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 cod. proc. civ.

    Richiamato come foro del luogo in cui si trovano i beni comuni, utilizzato dalla società attrice per radicare la causa a Firenze.

  • art. 20 bis del regolamento condominiale

    Invocato dal condominio come clausola derogatoria della competenza territoriale in favore del Tribunale di Milano.

  • art. 28 cod. proc. civ.

    Citato nella questione di diritto prospettata al giudice ai fini della deroga convenzionale alla competenza.

  • art. 1136 comma II cod. civ.

    Richiamato per il problema se fosse sufficiente la maggioranza qualificata assembleare per approvare la deroga di competenza.

  • art. 337 cod. proc. civ.

    Base della sospensione del giudizio in attesa della definizione del precedente regolamento di competenza.

  • art. 363 bis cod. proc. civ.

    Norma sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione; la Corte ribadisce che il diniego della rimessione ha natura meramente ordinatoria e non è impugnabile con regolamento di competenza.

  • art. 42 cod. proc. civ.

    Norma sul regolamento necessario di competenza, utilizzato dal ricorrente ma ritenuto inammissibile perché l'ordinanza impugnata non aveva statuito in modo definitivo sulla competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'ordinanza con cui il giudice di merito nega la rimessione degli atti alla Corte di cassazione per rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. ha natura meramente ordinatoria e non è autonomamente impugnabile con regolamento di competenza.
  • Il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. è esperibile solo contro un provvedimento che abbia statuito sulla competenza in termini espliciti, inequivoci e definitivi; se il giudice si limita a svolgere considerazioni incidentali o a disporre la prosecuzione del giudizio, l'impugnazione è inammissibile.
  • La mancata rimessione in decisione della causa, con invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito, è indice rilevante per escludere che il giudice abbia inteso definire definitivamente la questione di competenza.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione è strumento di nomofilachia anticipata, non mezzo impugnatorio, e presuppone una questione effettivamente rilevante ai fini della decisione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazione delibere condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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