Sentenza n. 2552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto della Questura di Foggia che ha dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero, entrato regolarmente in Italia nel dicembre 2023 con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato in seguito a nulla osta ex art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, aveva presentato il 29 gennaio 2024 la domanda di permesso di soggiorno tramite kit postale, prima di avere sottoscritto il contratto di soggiorno. Quest’ultimo è stato formalizzato presso la Prefettura il 3 ottobre 2024. In occasione del fotosegnalamento del 30 ottobre 2024, prima dell’adozione del provvedimento di irricevibilità, l’interessato aveva consegnato alla Questura il modello 209 e il contratto di soggiorno. La Questura ha nondimeno dichiarato irricevibile l’istanza il 2 dicembre 2024; contestualmente sono stati adottati un decreto di espulsione e il provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo il procedimento di ingresso e soggiorno vincolato e sequenziale, la documentazione inizialmente incompleta e non utilizzabile l’integrazione effettuata manualmente. In appello, l’interessato ha dedotto: difetto di istruttoria e violazione dei doveri di buona fede e soccorso istruttorio, in relazione alla mancata considerazione della documentazione consegnata alla Questura; disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori stranieri dello stesso datore di lavoro; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; erroneità della valutazione del TAR circa la possibilità di avviare un nuovo iter, considerato il divieto di reingresso conseguente all’espulsione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, annullando il provvedimento di irricevibilità. Il Collegio ha ritenuto decisivo che la documentazione mancante fosse stata consegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura prima dell’adozione del provvedimento impugnato. Anche se la consegna non era avvenuta secondo le modalità ordinarie, essa non poteva essere considerata priva di effetti e avrebbe dovuto essere valutata nell’istruttoria. La mancata considerazione della stipula del contratto di soggiorno e della documentazione successivamente consegnata integra un difetto di istruttoria. Tali elementi costituivano, inoltre, nuovi elementi rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che consente il rilascio del permesso quando sopraggiungano elementi nuovi o si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Il Collegio ha richiamato anche il dovere dell’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio e ha rilevato che l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto avrebbe probabilmente consentito all’interessato di rappresentare e regolarizzare la propria posizione. Le spese del doppio grado sono state compensate; il contributo unificato del giudizio di appello è stato posto a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale fondamento del nulla osta per l’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
Il rifiuto del permesso di soggiorno deve tenere conto degli elementi nuovi sopravvenuti prima della decisione e delle irregolarità amministrative sanabili; la stipula del contratto di soggiorno e la consegna della documentazione alla Questura erano elementi rilevanti da valutare.
art. 6 l. n. 241/1990
Richiamato dall’appellante quale fondamento del dovere di soccorso istruttorio; il Consiglio di Stato ha riconosciuto, in termini generali, l’obbligo dell’amministrazione di attivarsi per l’integrazione degli elementi necessari.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’omesso preavviso di rigetto ha impedito, o avrebbe probabilmente impedito, all’interessato di rappresentare la stipula del contratto e la consegna della documentazione, incidendo sulla completezza dell’istruttoria.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Il Consiglio di Stato non ha ritenuto applicabile la sanatoria del vizio procedimentale, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto considerare gli elementi nuovi e non era dimostrata l’immutabilità del contenuto del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno, l’amministrazione deve valutare gli elementi nuovi sopraggiunti prima dell’adozione del provvedimento, anche quando siano stati trasmessi con modalità non ordinarie, purché siano stati effettivamente messi a disposizione dell’ufficio competente e siano rilevanti ai fini della decisione.
- La stipula del contratto di soggiorno successiva alla presentazione della domanda e la consegna alla Questura della documentazione inizialmente mancante possono integrare nuovi elementi e irregolarità amministrative sanabili ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998; tali elementi non possono essere ignorati sulla base della sola irregolarità delle modalità di trasmissione.
- Il dovere di soccorso istruttorio, previsto dalla disciplina generale del procedimento amministrativo e confermato dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, impone all’amministrazione di considerare e, ove possibile, regolarizzare le carenze documentali sanabili prima di adottare il diniego o la declaratoria di irricevibilità.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto assume rilievo sostanziale quando avrebbe consentito all’interessato di rappresentare elementi nuovi o di regolarizzare carenze documentali prima della decisione; in tale situazione non può presumersi che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
- La dichiarazione di irricevibilità di una domanda di permesso di soggiorno è illegittima per difetto di istruttoria quando l’amministrazione, prima di decidere, abbia ricevuto la documentazione necessaria e non l’abbia esaminata.
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