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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30569/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/01/2024 con cui il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per il concorso nel reato di tentata estorsione (capo 7) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606 c.p.p. (lett. B ed E) per presunta motivazione illogica e carente in relazione agli artt. richiamati nel ricorso (tra cui artt. 627 e 273 e altri), sostenendo che la recente decisione del Tribunale si fosse basata su deduzioni congetturali e su un presunto accordo tra cosche non adeguatamente dimostrato; lamentava inoltre che, venuto meno l'evento antecedente (il reato di incendio), non vi fosse sufficiente contributo causale imputabile all'Albanese a fondamento della tentata estorsione e che la partecipazione al summit del 03/12/2020 non fosse collegabile in modo logico e motivato alla responsabilità estorsiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, nel giudizio di rinvio, avesse adeguatamente risposto alle richieste motivazionali formulate dalla Sesta sezione con la precedente sentenza di annullamento e avesse fornito una motivazione logica, non contraddittoria, fondata su plurimi elementi indizianti (intercettazioni che evidenziavano frizioni per il conferimento del pescato, minacce espresse da terzi, ruolo attivo e interlocutorio dell'Albanese nel summit del 03/12/2020 e il contesto mafioso di "protezione"/controllo delle aste del pesce). Pertanto la gravità indiziaria è stata ritenuta provata a livello cautelare e la misura confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente come motivo di cassazione (lett. B ed E) per violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione; la Corte lo ha esaminato ritenendo infondate le censure rispetto alla motivazione del Tribunale di rinvio.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Riferimento all'aggravante di tipo mafioso rispetto ai reati contestati; la qualificazione aggravante è stata richiamata nel quadro fattuale per valutare il contesto e la gravità indiziaria.

  • art. 629 c.p.

    Norma sulla estorsione; la Corte ha richiamato la necessità, segnalata nella decisione di rinvio, di chiarire il contributo causale dell'imputato rispetto alla fattispecie estorsiva e ha ritenuto che il Tribunale di rinvio abbia fornito tale chiarimento a livello di gravità indiziaria.

  • art. 56 c.p.

    Riferimento all'ipotesi di tentativo (richiamata nel ricorso); la Corte ha valutato gli elementi in termini di tentata estorsione e la loro sufficienza per la misura cautelare.

  • art. 628 c.p.

    Norma collegata alla fattispecie di reati contro il patrimonio richiamata nel ricorso; impiego nel quadro probatorio per inquadrare le condotte contestate, senza che la Corte ravvisi errori di valutazione motivazionale.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato nella motivazione della Corte per distinguere il principio dell'autonoma valutazione in sede di ordinanza cautelare genetica dal diverso vincolo motivazionale del giudice di rinvio: il tribunale del riesame ha l'obbligo di rispettare le indicazioni motivazionali della Corte di cassazione quando queste sono di determinante rilevanza.

  • artt. 627 e 273 (citate nel ricorso)

    Articoli richiamati dal ricorrente nel suo motivo di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che l'uso di tali riferimenti abbia evidenziato violazioni della legge o carenze motivazionali tali da annullare l'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Il giudice di rinvio ha poteri di piena cognizione ma deve rispondere alle specifiche carenze di motivazione indicate dalla Corte di cassazione: può formulare valutazioni autonome purché colmi le lacune segnalate con argomentazioni logiche e non congetturalmente speculative.
  • Quando un fatto antecedente, indicato come presupposto di una coazione (es. incendio), viene escluso o perde rilevanza, per sostenere la gravità indiziaria in ordine a un reato collegato (es. estorsione) il giudice deve dimostrare il contributo causale dell'imputato tramite elementi concreti e concatenati (intercettazioni, partecipazioni a incontri, dichiarazioni, contesto associativo).
  • La partecipazione attiva e qualificata a incontri o summit in cui si decide o si impone una condotta può costituire elemento indiziario rilevante, purché collegata motivatamente agli effetti prodotti sul soggetto offeso.
  • Le argomentazioni a supporto di misure cautelari devono evitare riferimenti meramente ipotetici o congetturali: è necessario indicare come e perché i singoli elementi probatori convergono verso la tesi della responsabilità cautelare.
  • In contesti di criminalità organizzata, il quadro complessivo (minacce espresse da terzi, sistema di controllo economico, precedenti iniziative coattive) può essere valutato congiuntamente per fondare la gravità indiziaria anche se singoli episodi risultano meno chiari.

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