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Sentenza

Sentenza n. 5622/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”

Giustizia amministrativa202302552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di attuazione del ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti decreti ministeriali e all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo che dava attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25 per cento degli importi richiesti, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Tribunale non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 configura una fattispecie complessa, il cui perfezionamento richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, con pubblicazione e comunicazione al TAR. Nel caso concreto mancava il deposito dell'attestazione regionale e non risultava alcuna comunicazione dell'accertamento al Tribunale. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente, l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento degli obblighi pecuniari hanno consentito di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. [...] le regioni e le province autonome [...] accertano l'avvenuto versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere [...].

    La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale, con la relativa comunicazione al TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La dichiarazione e il comportamento della parte, unitamente a fatti sopravvenuti univoci, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono i presupposti sostanziali della cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale si perfeziona soltanto quando ricorrono tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla legge; ove la norma imponga sia il pagamento da parte del privato sia l'accertamento e la comunicazione dell'ente pubblico, tali condizioni sono cumulative.
  • La mancata integrazione della fattispecie legale di cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando fatti sopravvenuti univoci e il comportamento della parte dimostrino che essa non ha più interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e non meramente processuale; pertanto, non può essere dichiarata in assenza di tutti i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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