Sentenza n. 546/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del permesso di costruire del 6/3/2024 n. 28, rilasciato dal Comune di Cuneo in favore di Daniele Viada, avente ad oggetto «la costruzione di nuovo fabbricato residenziale plurifamiliare su terreno in Cuneo, via Spinetta, catastalmente distinto a Terreni foglio 99, numero 3606»; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire del 6 marzo 2024 n. 28 per la costruzione di un fabbricato residenziale plurifamiliare di tre piani fuori terra su terreno in Cuneo, via Spinetta
Esito
Favorevole al resistente (Comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale e dell’art. 31 del piano territoriale regionale, nonché eccesso di potere. Hanno sostenuto che il lotto fosse un’area di non completamento, nella quale non sarebbero state ammesse nuove costruzioni, e che la nuova edificazione fosse incompatibile con la disciplina urbanistica comunale e con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 del r.d. n. 247/1929, assumendo che il geometra incaricato fosse privo di competenza per redigere e sottoscrivere il progetto architettonico e la relazione tecnica relativa alle opere strutturali in zona sismica. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito l’inammissibilità e la tardività del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto. Il Collegio ha riconosciuto la legittimazione dei ricorrenti, in ragione della vicinitas, dell’estesa confrontanza, della possibile riduzione di aria, luce e veduta panoramica e dell’aumento del carico urbanistico. Ha tuttavia ritenuto tardive le censure relative all’edificabilità del lotto, poiché i ricorrenti avevano acquisito piena conoscenza dell’intervento, della sua consistenza e della sua lesività almeno all’inizio di aprile 2025, mentre il ricorso era stato notificato il 30 giugno 2025. La conoscenza risultava dal cartello di cantiere, dal render pubblicitario, dall’inizio dei lavori, dalla realizzazione della platea in cemento e dalla stessa istanza di accesso presentata il 6 marzo 2025. Nel merito, il Collegio ha comunque esaminato tali censure, ritenendole infondate. Ha interpretato sistematicamente gli artt. 6.07, 37, 38.02 e 38.10 delle norme tecniche di attuazione, considerando edificabili anche i lotti non contrassegnati graficamente con la sigla “Lc”, purché inseriti in tessuti urbanizzati della città consolidata nei quali siano ammesse nuove edificazioni. Ha inoltre escluso che le previsioni del piano territoriale regionale invocate dai ricorrenti imponessero direttamente un vincolo puntuale sulla specifica area. Quanto alle censure concernenti la competenza professionale, è emerso dalla documentazione che il progetto architettonico era stato redatto da un architetto e la pratica strutturale da un ingegnere; il geometra si era limitato alla presentazione telematica delle istanze sulla base di una delega, senza divenire autore della progettazione.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo la piena legittimazione dei proprietari vicini a impugnare il titolo edilizio. Ha invece dichiarato irricevibili, per tardività, i motivi relativi all’edificabilità del lotto: il termine per impugnare decorre dalla conoscenza della natura e della consistenza dell’intervento e della sua lesività, non essendo necessario attendere la conoscenza integrale del permesso e degli atti endoprocedimentali. La richiesta di accesso agli atti non sospende né differisce il termine di impugnazione. Il Collegio ha comunque ritenuto tali motivi infondati anche nel merito, affermando che le prescrizioni normative e descrittive del piano regolatore prevalgono sulle indicazioni grafiche eventualmente contrastanti e che la perimetrazione cartografica dei lotti di completamento aveva carattere indicativo. Il lotto, libero da costruzioni ma inserito in un tessuto urbanizzato della città consolidata, rientrava quindi tra quelli nei quali le norme tecniche consentivano la nuova edificazione. Le previsioni del piano territoriale regionale sul contenimento del consumo di suolo sono state considerate di natura programmatoria e non direttamente conformativa della potenzialità edificatoria della singola area. Sono state infine respinte le censure sull’incompetenza professionale, poiché la progettazione architettonica e strutturale risultava imputabile rispettivamente a un architetto e a un ingegnere, mentre il geometra aveva curato soltanto la trasmissione telematica degli atti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. n. 380/2001
Invocato dai ricorrenti in relazione alla conformità urbanistica dell’intervento; le relative censure sull’edificabilità del lotto sono state dichiarate tardive e comunque ritenute infondate.
art. 20 d.P.R. n. 380/2001
Invocato in relazione alla competenza del professionista e alla regolarità della pratica edilizia; il motivo è stato respinto perché la progettazione risultava redatta da architetto e ingegnere, mentre il geometra aveva curato la presentazione telematica.
art. 16 r.d. n. 247/1929
Invocato per contestare la competenza del geometra; il motivo è stato respinto sulla base dell’effettiva imputabilità della progettazione a professionisti competenti.
art. 6.07 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale
Sono lotti di completamento “Lc” quei tasselli di suolo inedificato o parzialmente edificato (ai sensi del D.I. n. 1444/68), appartenenti a tessuti già urbanizzati, dove il PRG ammette interventi diretti di nuovo impianto.
La nozione di lotto di completamento non è stata limitata ai soli lotti graficamente individuati e numerati nelle tavole di piano, ma è stata riferita anche ai tasselli inedificati o parzialmente edificati inseriti in tessuti urbanizzati nei quali il PRG ammette nuove edificazioni.
art. 38.02 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale
La disposizione è stata interpretata nel senso che, negli ambiti della città consolidata cui si riferisce, è consentita anche la nuova edificazione.
art. 38.10 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale
La perimetrazione deve intendersi indicativa.
La natura indicativa della perimetrazione impedisce di attribuire alle sole rappresentazioni grafiche il valore di delimitare in modo tassativo ed esaustivo le aree edificabili.
art. 31 del piano territoriale regionale del Piemonte
Le previsioni sul contenimento del consumo di suolo sono state considerate di carattere programmatorio e non direttamente idonee a imporre vincoli puntuali sulle potenzialità edificatorie della specifica area.
art. 13, comma 3, l.r. Piemonte n. 56/1977
Interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.
La norma è stata richiamata per qualificare gli interventi di completamento dei tessuti esistenti come obiettivo della pianificazione urbanistica negli ambiti della città consolidata.
Massime di principio
- Il proprietario di un immobile prossimo all’area interessata da un intervento edilizio è legittimato a impugnare il titolo abilitativo quando dimostri una concreta e qualificata vicinitas, accompagnata da possibili effetti pregiudizievoli quali riduzione di aria, luce o veduta, estesa confrontanza o aumento del carico urbanistico.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un titolo edilizio rilasciato a terzi non è necessaria la conoscenza integrale del provvedimento e degli atti endoprocedimentali: è sufficiente la conoscenza della natura, consistenza e potenziale lesività dell’intervento, desumibile anche dal cartello di cantiere, dai render progettuali, dall’inizio dei lavori e dallo stato di avanzamento dell’opera.
- La presentazione di un’istanza di accesso agli atti non differisce né sospende il termine per impugnare il titolo edilizio quando il vicino abbia già acquisito conoscenza dell’intervento e della sua lesività; diversamente si determinerebbe una protratta situazione di incertezza incompatibile con la stabilità dei rapporti giuridici.
- In caso di contrasto tra rappresentazioni grafiche e prescrizioni normative o descrittive dello strumento urbanistico, prevalgono queste ultime; inoltre, quando le norme tecniche qualificano come edificabili i tasselli inedificati o parzialmente edificati inseriti in tessuti urbanizzati, la mancata individuazione grafica con una specifica sigla non esclude di per sé la possibilità di nuova edificazione, soprattutto se la perimetrazione cartografica è espressamente qualificata come indicativa.
- Le previsioni programmatorie del piano territoriale regionale sul contenimento del consumo di suolo non impongono, in assenza di specifiche prescrizioni conformative, un vincolo puntuale direttamente ostativo all’edificazione di una singola area comunale.
- La legittimità della pratica edilizia va valutata in relazione all’effettiva imputabilità delle attività progettuali: la mera trasmissione telematica delle istanze da parte di un professionista delegato non lo rende autore del progetto architettonico o strutturale, quando tali elaborati risultino redatti e sottoscritti dai professionisti competenti.
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