Cassazione Civile, Ordinanza n. 32534/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
L'ente regionale aveva chiesto in giudizio il pagamento di una somma rilevante, deducendo l'avvenuta risoluzione per grave ritardo di un appalto e domandando l'adempimento di un contratto autonomo di garanzia/fideiussione prestato a garanzia dell'appalto. Il Tribunale, dopo una declaratoria di incompetenza territoriale seguita da riassunzione, aveva accolto la domanda. La società assicuratrice aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di trenta giorni ex art. 702-quater c.p.c. decorresse dall'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e non dalla comunicazione della sentenza via PEC. Con il ricorso per cassazione la società assicuratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 702-quater c.p.c. e degli artt. 134 e 176 c.p.c., sostenendo che il termine breve per impugnare non poteva decorrere dall'udienza perché mancavano la prova della lettura della sentenza in udienza e del suo inserimento a verbale, sicché avrebbe dovuto farsi decorrere dalla comunicazione di cancelleria; in ogni caso, in difetto di tali formalità, il termine sarebbe stato quello semestrale ex art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso. Ha ritenuto erronea la declaratoria di tardività dell'appello, osservando che, nelle controversie trattate con rito sommario, il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza/sentenza e non dalla sua eventuale pronuncia e lettura in udienza secondo l'art. 281-sexies c.p.c.; in mancanza delle formalità proprie di quest'ultimo rito, l'impugnazione è comunque proponibile entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Indica il rito sommario di cognizione utilizzato in primo grado per la domanda di pagamento della garanzia.
art. 702-quater c.p.c.
Il termine di trenta giorni per l'impugnazione decorre, per la parte costituita nel rito sommario, dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e non dalla sua eventuale pronuncia e lettura in udienza.
art. 281-sexies c.p.c.
La lettura della sentenza in udienza rileva solo se risultano osservate le formalità previste; in difetto, non può farsi decorrere da tale udienza il termine breve per impugnare nel rito sommario.
art. 134 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle modalità di redazione e pubblicazione del provvedimento.
art. 176 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle formalità dell'udienza e del deposito del provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 327 c.p.c.
In mancanza delle formalità dell'art. 281-sexies c.p.c., l'ordinanza è impugnabile nel termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, il termine breve di trenta giorni per impugnare il provvedimento decisorio decorre dalla sua comunicazione o notificazione alla parte costituita, non dalla semplice pronuncia o lettura in udienza.
- La eventuale lettura del provvedimento in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. rileva solo se sia comprovato il rispetto delle relative formalità processuali; in mancanza, non può anticipare la decorrenza del termine di impugnazione.
- Se non operano le formalità idonee a far decorrere il termine breve, resta applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
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