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Ordinanza

Ordinanza n. 3281/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato

Giustizia amministrativa202601802

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha respinto l'istanza cautelare poiché, a seguito della fissazione dell'appuntamento presso la sede diplomatica, è venuto meno l'interesse alla pronuncia cautelare. Non risulta definita nel merito la domanda principale relativa all'obbligo di provvedere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere con un atto espresso sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato. Il Ministero resistente si è costituito in giudizio. Dalla motivazione emerge che, nelle more della decisione cautelare, è stato fissato un appuntamento presso la sede diplomatica competente, circostanza ritenuta idonea a far venir meno l'interesse alla pronuncia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; l'istanza è stata respinta per il venir meno dell'interesse cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posti a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica competente può determinare il venir meno dell'interesse alla pronuncia cautelare richiesta in relazione al silenzio o all'inerzia dell'amministrazione sulla procedura di rilascio di un visto, con conseguente reiezione dell'istanza cautelare.
  • La reiezione dell'istanza cautelare per sopravvenuto venir meno dell'interesse cautelare non definisce necessariamente la domanda principale diretta alla declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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