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Ordinanza

Ordinanza n. 343/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​a - del provvedimento prot. n. 131175-2026 del 25.05.2026, con il quale l’ASL Salerno ha respinto l’istanza della ricorrente di riapertura dei termini per la partecipazione alla procedura di gara Accordo Quadro “Servizio di Cure Domiciliari e Telemedicina” – ASL Salerno – Reg. SIAPS PI040253-26 – CIG L1 BADF7B4802 / L2 BADF7B58D5 / L3 BADF7B69A8; b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0126830 del 20.05.2026, con la quale l’ASL Salerno, in esito alla segnalazione della ricorrente, ha avviato le verifiche sul funzionamento della piattaforma; c – della nota prot. n. 0008145-2026 del 22.05.2026, con la quale la SORESA S.p.A. ha comunicato – a suo dire – che la Piattaforma SIAPS non avrebbe registrato alcun malfunzionamento, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta); d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente alla riapertura del termine di presentazione delle offerte e di immediata ammissione alla procedura di gara con la conseguente valutazione della propria offerta ed, in subordine, alla riedizione della gara in questione.​

Giustizia amministrativa202601070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’ASL Salerno di rigetto dell’istanza di riapertura dei termini per la partecipazione alla gara per il servizio di cure domiciliari e telemedicina, nonché gli atti relativi alle verifiche sul funzionamento della piattaforma SIAPS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’ASL Salerno ha respinto la richiesta di riapertura dei termini per la presentazione dell’offerta nell’ambito di una procedura di gara per accordo quadro relativo al servizio di cure domiciliari e telemedicina. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, la nota con cui l’ASL aveva avviato le verifiche sul funzionamento della piattaforma telematica SIAPS e la nota di So.Re.Sa. relativa all’assenza di malfunzionamenti della piattaforma, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e, nel merito, l’accertamento del diritto alla riapertura del termine, all’ammissione immediata alla gara e alla valutazione dell’offerta, ovvero, in subordine, alla riedizione della procedura. Dal testo dell’ordinanza non emergono l’articolazione specifica dei motivi di legittimità né le contestazioni puntuali rivolte agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., disponendo l’ammissione con riserva dell’offerta dell’impresa alla procedura di gara. La misura è stata adottata per evitare che l’esclusione producesse effetti irreversibili nelle more della decisione di merito e in considerazione della necessità di approfondire la relazione istruttoria depositata da So.Re.Sa. L’ammissione è espressamente priva di effetto anticipatorio sulla decisione finale e lascia impregiudicata ogni valutazione di merito sulle contestazioni relative alla riapertura dei termini e al funzionamento della piattaforma SIAPS. Il giudizio di merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare; il TAR l’ha accolta disponendo l’ammissione con riserva dell’offerta per prevenire effetti irreversibili nelle more della trattazione di merito.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare di una controversia relativa all’esclusione da una gara telematica, il giudice può disporre l’ammissione con riserva dell’offerta quando l’esclusione rischi di produrre effetti irreversibili prima della decisione di merito.
  • L’ammissione con riserva alla procedura di gara costituisce una misura cautelare interinale che non comporta una definitiva valutazione sulla legittimità dell’esclusione né pregiudica l’esame di merito delle contestazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica.
  • La necessità di approfondire una relazione istruttoria sul funzionamento della piattaforma di gara può giustificare, unitamente al rischio di irreversibilità degli effetti dell’esclusione, l’accoglimento della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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