Cassazione Civile, Ordinanza n. 07603/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il pagamento di somme dovute in forza di fideiussioni prestate a garanzia di un terzo debitore. Il decreto era stato opposto e, all’esito del giudizio di merito, la pretesa era stata ridotta; in appello l’importo era stato ulteriormente diminuito. I garanti, poi succeduti dai rispettivi eredi, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione degli artt. 1955, 1949 e 1950 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 34 cod. cons., sostenendo che la rinuncia preventiva del fideiussore al beneficio della liberazione per fatto del creditore fosse nulla, perché contraria ai principi di solidarietà e alla disciplina consumeristica; con il secondo hanno denunciato la violazione dell’art. 1956 c.c. e di norme processuali, lamentando che i giudici di merito non avessero riconosciuto la liberazione dei fideiussori nonostante l’asserito peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, la prosecuzione dell’affidamento bancario e la mancanza di speciale autorizzazione dei garanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso che l’art. 1955 c.c. possa essere trasformato in norma imperativa per via giurisprudenziale: si tratta di norma dispositiva, posta nell’interesse del fideiussore e quindi rinunciabile, anche tacitamente. Ha inoltre dichiarato inammissibile la parte di censura fondata sulla disciplina consumeristica, sia perché mancava una specifica questione di nullità abusiva della clausola già dedotta nei gradi di merito, sia perché il rilievo richiedeva accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché diretto, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito; ha ribadito che, per liberarsi ex art. 1956 c.c., il fideiussore deve provare la successiva concessione di credito, senza autorizzazione, da parte del creditore consapevole del significativo peggioramento delle condizioni del debitore, e che il mero saldo negativo del conto non basta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 1955 c.c.
norma dispositiva, posta nell’interesse del fideiussore, rinunciabile anche tacitamente; non può essere trasformata in norma imperativa per via interpretativa
art. 1949 c.c.
richiamato in combinazione con l’art. 1955 c.c. in tema di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore
art. 1950 c.c.
richiamato tra le norme disciplinanti i rapporti di regresso/surrogazione del fideiussore
art. 2697 c.c.
richiamato a sostegno delle censure probatorie, ma il motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile nei limiti in cui mirava a rivalutare il fatto
art. 34 cod. cons.
invocato per sostenere l’abusività della clausola, ma la questione è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta nei gradi di merito e perché richiedeva nuovi accertamenti di fatto
art. 2 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a fondamento della nullità della clausola, ma la Corte ha escluso che il principio di solidarietà consenta di convertire una norma dispositiva in imperativa
art. 1418 c.c.
evocato nel richiamo alle decisioni della Corte costituzionale sulla nullità di clausole squilibrate, ma non applicato nel caso concreto
art. 1956 c.c.
la liberazione del fideiussore presuppone la prova che il creditore abbia concesso ulteriore credito, senza autorizzazione, pur conoscendo il rilevante peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale
artt. 115, 132 n. 4 c.p.c.
richiamati nella censura sul vizio motivazionale, ma il motivo è stato reputato inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme processuali nella doglianza sul vizio di motivazione
art. 33 cod. cons.
richiamato quale base della dedotta nullità abusiva della clausola, ma senza che la questione fosse stata validamente introdotta nei gradi di merito
art. 372 c.p.c.
richiamato come limite all’introduzione in cassazione di nuove questioni quando richiedano accertamenti di fatto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
menzionato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma richiamata quale fonte dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L’art. 1955 c.c. è una norma dispositiva e, in quanto posta nell’interesse del fideiussore, può essere oggetto di rinuncia anche tacita; la sua deroga non può essere colpita da nullità solo perché il giudice ritenga la disciplina più favorevole al contraente debole.
- Il principio di solidarietà e i canoni di buona fede non consentono al giudice di trasformare una disposizione dispositiva in norma imperativa: la scelta sulla derogabilità o inderogabilità spetta al legislatore.
- In sede di legittimità non è ammissibile introdurre una nuova questione di nullità o abusività della clausola quando la sua decisione presupponga nuovi accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
- La tutela consumeristica nella fideiussione va valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia e non al rapporto principale; il fideiussore persona fisica è consumatore solo se la garanzia è prestata per finalità estranee alla propria attività professionale.
- Il fideiussore che invochi la liberazione ex art. 1956 c.c. deve provare che il creditore abbia concesso ulteriore credito, senza autorizzazione, pur essendo consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche del debitore tale da rendere fondato il timore di insolvenza; il solo saldo negativo del conto non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici riservata al giudice di merito.
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