Cassazione Penale, Sentenza n. 4998/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per il reato di detenzione di arma clandestina, deducendo difetto di motivazione sul pericolo di recidiva: a suo avviso il giudice avrebbe travisato il fatto (confondendo arma clandestina con arma da guerra), non avrebbe dimostrato un collegamento con contesti associativi dai quali il ricorrente sarebbe invece estraneo, e non avrebbe considerato la regolare condotta tenuta prima e dopo l'episodio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto la motivazione del giudice adeguata sia rispetto alla gravità del fatto (detenzione e offerta di una pistola Beretta calibro 92 priva di matricola) sia rispetto al profilo soggettivo dell'indagato, evidenziando i rapporti dell'indagato con ambienti criminali (ricezione dell'arma e tentativo di cessione a Lorenzo Fabrizio) come elementi significativi a fondamento del pericolo di recidiva. Perciò rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale quale giudice del riesame nelle misure cautelari; usato per collocare l'azione del Tribunale di Roma che ha deciso sul riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è respinto; applicata per imporre le spese al Franzè.
Massime di principio
- La detenzione e l'offerta a terzi di un'arma priva di matricola costituiscono di per sé un fatto grave che giustifica la valutazione del pericolo di recidiva anche se la qualificazione specifica dell'arma (arma da guerra vs arma clandestina) è controversa.
- La Corte di legittimità controlla la completezza e la logicità della motivazione: se il giudice di merito ha spiegato in modo coerente la rilevanza di elementi fattuali (es. rapporti con ambienti criminali), il ricorso per difetto di motivazione difficilmente avrà successo.
- La presenza di contatti con ambienti criminali o il fatto che l'arma sia stata ricevuta da terzi e offerta a terzi è elemento valutabile come indicativo di inserimento in contesti criminali e quindi come indizio del pericolo di reiterazione del reato.
- La mera contestazione della qualificazione giuridica del fatto non annulla automaticamente la valutazione della gravità materiale del comportamento; occorre dimostrare che l'erronea qualificazione abbia inciso concretamente sulla valutazione del pericolo di recidiva.
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia la condanna alle spese se il motivo è ritenuto infondato; è quindi opportuno selezionare censure che evidenzino vizi formali o gravi errori di diritto o di logica motivazionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4904/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
- Sentenza penale · 6 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 4915/2023 del 06/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →