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Ordinanza

Ordinanza n. 2525/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 00184/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202604678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare contro lo svolgimento di esami abilitativi e l'efficacia delle relative abilitazioni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (enti di formazione)

Prevale il privato

La controversia

Le imprese e gli enti di formazione hanno appellato l'ordinanza cautelare del TAR Piemonte, deducendo motivi ritenuti dal Consiglio di Stato meritevoli dell'approfondimento già disposto dal giudice di primo grado e, in sede cautelare, assistiti da fumus boni iuris. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti né il contenuto puntuale delle eccezioni sollevate dall'amministrazione. Il periculum in mora è stato rappresentato con riferimento agli effetti, in parte irreversibili, dell'immissione in circolazione di titoli abilitativi la cui validità è oggetto di contestazione giudiziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR Piemonte. Ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris, in ragione della non manifesta infondatezza dei motivi, sia il periculum in mora, considerata la possibile irreversibilità degli effetti derivanti dal rilascio e dalla circolazione di titoli abilitativi sub iudice. Per preservare la res adhuc integra e tutelare l'interesse pubblico connesso alla validità delle abilitazioni, ha sospeso gli esami abilitativi in corso e, ove già svolti, l'efficacia delle abilitazioni contestate, fino alla decisione di merito fissata per il 21 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l'art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del TAR può essere disposta quando i motivi di ricorso presentino fumus boni iuris, anche se necessitano di ulteriore approfondimento nella fase di merito.
  • Il periculum in mora sussiste quando l'esecuzione dell'attività amministrativa può determinare effetti in parte irreversibili, come l'immissione in circolazione di titoli abilitativi la cui validità è ancora sub iudice.
  • Quando l'esecuzione dell'attività amministrativa rischia di compromettere definitivamente l'utilità della decisione di merito e di incidere sull'interesse pubblico alla validità dei titoli rilasciati, il giudice cautelare può sospendere sia gli esami abilitativi ancora in corso sia, ove già svolti, l'efficacia delle abilitazioni contestate, mantenendo la res adhuc integra fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEsami di abilitazione
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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