Cassazione Penale, Sentenza n. 07241/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la sua responsabilità, giudicata con rito abbreviato, per plurimi reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di usura aggravata (2012-2019). Con unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) per l'omessa applicazione dell'attenuante "ad effetto speciale" di cui all'art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen., sostenendo di aver reso ampia collaborazione/confessione in altro procedimento (RGNR 5047/2019) e di aver fornito dichiarazioni utili sugli ambienti di criminalità organizzata e su coimputati (Leonardo Lovo, Adriano Biason, Federico Semenzato). Il ricorrente ha inoltre richiamato la circostanza che il pubblico ministero che raccolse le sue dichiarazioni aveva poi proposto l'archiviazione per insussistenza di riscontri, asserendo tuttavia che quelle dichiarazioni avrebbero comunque fornito indicazioni investigative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui le dichiarazioni del Mangone, per quanto apprezzate in parte rispetto ad ipotesi di riciclaggio e collegamenti con la 'ndrangheta, non hanno raggiunto la soglia di utilità richiesta dall'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3: mancavano riscontri oggettivi (come evidenziato dalla richiesta di archiviazione del P.M. del 12/1/2023) e il contributo dichiarativo non riguardava i fatti di estorsione e usura contestati. La Cassazione ha quindi confermato l'esclusione dell'attenuante e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, comma 3, codice penale
"nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"
La norma circoscrive l'attenuante alla dissociazione con un'attività concreta e fattiva di collaborazione utile per prevenire ulteriori delitti e per individuare autori; non è sufficiente una mera confessione o dichiarazioni non riscontrate, né il riferimento a fatti diversi da quelli per cui si chiede l'attenuante.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), codice di procedura penale
Articolo richiamato dal ricorrente per censurare presunte violazioni di legge e vizi di motivazione nella sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis, codice di procedura penale
Norme procedurali richiamate dal Pubblico Ministero per chiedere che il ricorso sia trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata la condanna a €3.000.
art. 8, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. l. 12 luglio 1991, n. 203)
Norma storica richiamata come corrispondente all'attuale art. 416-bis.1; la giurisprudenza consolidata interpreta l'attenuante in termini di dissociazione produttiva e verificabile.
Massime di principio
- L'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. richiede una collaborazione concreta, verificabile e utile per prevenire ulteriori delitti o individuare/catturare autori: una semplice confessione o dichiarazioni non riscontrate non bastano.
- Se il contributo dichiarativo dell'imputato riguarda fatti diversi da quelli per cui si chiede l'attenuante (es. riciclaggio vs estorsione/usura), l'attenuante può essere esclusa.
- La mancanza di riscontri oggettivi e la richiesta di archiviazione da parte del P.M. costituiscono elementi valutabili negativamente in ordine all'attendibilità e utilità della collaborazione.
- In Cassazione i motivi generici e privi di specifiche censure sul convincimento del giudice di merito sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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