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Sentenza

Sentenza n. 2433/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202400698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione dell’appellante e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non ha quindi esaminato le censure relative alla quantificazione del danno né riformato o confermato nel merito la sentenza del TAR, dichiarando l’appello improcedibile. Le spese del grado d’appello sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 376 del 29 maggio 2023, che aveva riconosciuto un risarcimento per la tardiva assegnazione di ore di specialistica ambulatoriale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il medico aveva chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata o tardiva assegnazione di turni di specialistica ambulatoriale odontoiatrica presso strutture carcerarie e sanitarie della Sardegna. Il TAR aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l’azienda sanitaria al risarcimento e liquidando equitativamente il danno nel 30% della retribuzione che sarebbe spettata per determinati turni e periodi, oltre agli interessi legali, con possibile detrazione delle somme percepite per altre prestazioni lavorative. L’appello contestava i limiti dell’importo risarcitorio riconosciuto. Nel corso del giudizio d’appello, tuttavia, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al processo amministrativo.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • L’appello è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’appellante dichiara e manifesta una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non residuando una concreta utilità derivante dalla pronuncia.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice d’appello di esaminare nel merito le censure rivolte contro la sentenza di primo grado e non comporta, di per sé, una conferma o una riforma della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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