Cassazione Civile, Ordinanza n. 07620/2025 del 21/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il proprietario di un immobile aveva presentato una pratica DOCFA nel 2011, indicando una diversa distribuzione interna dei vani e proponendo un nuovo classamento catastale. L'Ufficio, nel 2012, aveva rettificato la proposta attribuendo una diversa classe catastale e notificando avviso di accertamento. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In cassazione sono stati dedotti: 1) difetto di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, assumendo che la CTR avesse illegittimamente valorizzato elementi introdotti solo in giudizio dall'Amministrazione; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle doglianze relative all'incongruità del classamento rispetto ad altre unità analoghe; 3) motivazione apparente in ordine alle caratteristiche estrinseche dell'immobile, con richiamo a rischio alluvionale, degrado e trasformazioni del contesto; 4) ulteriore motivazione apparente sulle caratteristiche interne e costruttive dell'unità; 5) violazione delle norme catastali e dei criteri tecnici di classamento; 6) tardività dell'avviso di accertamento rispetto al termine previsto per la definizione della rendita nella procedura DOCFA.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che non vi è stata integrazione postuma della motivazione dell'atto, ma solo verifica della sufficienza della motivazione originaria, che nella procedura DOCFA può essere assolta con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando non siano contestati i fatti indicati dal contribuente e la divergenza riguardi una diversa valutazione tecnica. Ha poi rigettato congiuntamente i motivi dal secondo al quinto, rilevando che la CTR aveva valutato il materiale probatorio e motivato in modo sufficiente, senza obbligo di confutare analiticamente ogni singola deduzione, e che le censure tendevano in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione, peraltro in presenza di doppia conforme. Infine ha respinto il sesto motivo, affermando che il termine di dodici mesi previsto dal D.M. n. 701/1994 per la determinazione della rendita definitiva ha natura ordinatoria e non perentoria, sicché il suo superamento non comporta decadenza del potere dell'Ufficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
impone l'obbligo di motivazione degli atti tributari, quale presidio del diritto di difesa del contribuente; non consente integrazioni postume della motivazione dell'atto impugnato.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato come norma applicabile ratione temporis per la motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
indicato dal ricorrente come parametro del primo motivo, ma la censura è stata comunque scrutinata nel merito e ritenuta infondata.
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente dedotte; nel caso concreto la Corte ha escluso l'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare errori in procedendo e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249
normativa catastale richiamata dal ricorrente a sostegno della doglianza sul classamento, senza che sia stata ravvisata violazione.
D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514
citato dal ricorrente nell'ambito della disciplina catastale del classamento.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
richiamato sia per la disciplina catastale sia per la procedura DOCFA e la determinazione della rendita definitiva.
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, conv. in L. 13 maggio 1988, n. 154
citato dal ricorrente tra le fonti della disciplina del classamento catastale.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3
il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva è stato qualificato come ordinatorio, non perentorio, con conseguente insussistenza della decadenza dell'Ufficio.
L. 30 dicembre 2000, n. 342, art. 74
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di tardività dell'avviso, ma la Corte ha escluso che ne derivasse una decadenza dell'Amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
previsto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria illustrativa in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, quando l'Ufficio non contesta i dati di fatto indicati dal contribuente e si limita a esprimere una diversa valutazione tecnica della classe o della rendita, l'avviso di classamento è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
- La motivazione dell'atto tributario non può essere integrata in giudizio con nuovi elementi o nuove ragioni non contenuti nell'atto originario; in sede contenziosa l'Amministrazione può solo difendere la legittimità dell'operato già motivato.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola allegazione o prova prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi e da essi sia desumibile il rigetto implicito delle deduzioni incompatibili.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti, specie quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado sui punti decisivi.
- Nel catasto dei fabbricati il termine previsto per la determinazione della rendita definitiva nella procedura DOCFA ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo superamento non comporta decadenza del potere dell'Ufficio di rettificare la rendita.
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