Cassazione Penale, Ordinanza n. 05482/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato al capo A) è rimasta ferma, così come l'assoluzione per il capo B) già pronunciata in appello; la pena è stata già rideterminata dal giudice di secondo grado.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato contestato al capo B) e confermato la condanna per il reato contestato al capo A), rideterminando la pena. I motivi dedotti erano due: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva; 2) erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e relativo vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili in sede di legittimità, perché il primo motivo riproponeva censure già esaminate e disattese dal giudice di appello, mentre il secondo investiva la discrezionalità del giudice di merito sulla pena, sindacabile solo in caso di motivazione incongrua o manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se la motivazione è incongrua o manifestamente illogica.
codice penale
Richiamato in relazione alla dedotta erronea applicazione della legge penale e alla recidiva, senza ulteriori specificazioni normative nel testo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p. non possono tradursi in un nuovo giudizio di merito, essendo sindacabile la motivazione solo quando risulti incongrua o manifestamente illogica.
- L'applicazione della recidiva, se già valutata dai giudici di merito con motivazione congrua, non può essere rivalutata in cassazione attraverso una mera diversa lettura degli stessi elementi fattuali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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