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Sentenza

Sentenza n. 184/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma quanto al ricorso n. 979 del 2021 della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per La Sicilia Sezione Staccata Di Catania ( sezione Terza) n. -OMISSIS- resa tra le pari ; quanto al ricorso n. 486 del 2025: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Sicilia Sezione Staccata Di Catania (sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202100979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio e conseguente ordinanza di demolizione di un immobile realizzato mediante sopraelevazione parziale e aumento di superficie in fascia costiera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato le sentenze del TAR che avevano respinto, rispettivamente, il ricorso contro il diniego di condono edilizio e quello contro l’ordinanza di demolizione. Quanto al diniego di sanatoria, hanno dedotto l’erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché ristrutturazione, sostenendo che esse fossero state realizzate su un fabbricato rurale preesistente; hanno invocato l’applicazione delle Norme tecniche di attuazione del PRG di Ragusa del 1974, ritenute prevalenti in forza della disciplina transitoria dell’art. 18 della l.r. n. 78/1976; hanno inoltre lamentato il difetto di istruttoria sulla collocazione della linea di battigia all’epoca dell’abuso. Quanto all’ordinanza di demolizione, hanno dedotto l’illegittimità dell’atto per la pendenza dell’appello contro il diniego di sanatoria, il difetto di motivazione e l’illegittima o imprecisa predeterminazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale.

La decisione

Il CGARS ha riunito i due appelli per connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., e li ha respinti entrambi. In relazione al diniego di sanatoria, ha ritenuto inapplicabile l’art. 11 delle NTA del PRG del 1974, poiché la limitazione dell’altezza prevista dalla disposizione riguardava esclusivamente gli immobili della zona turistico-alberghiera, mentre l’immobile era residenziale. In ogni caso, il Collegio ha affermato che il vincolo regionale di inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia, previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 78/1976, prevale sulle previsioni urbanistiche comunali meno restrittive ed era immediatamente precettivo. L’art. 18 della medesima legge regionale non consentiva di derogare a tale divieto assoluto; l’art. 2 della l.r. n. 15/1991 ne avrebbe inoltre chiarito retroattivamente l’efficacia anche nei confronti dei privati. Le opere, comportando aumento di volumetria e modifica della sagoma, sono state qualificate come nuova costruzione, anche nell’ipotesi di preesistenza del fabbricato, la cui realizzazione anteriore al 1976 non era stata comunque provata. Il privato che chieda la sanatoria deve dimostrare rigorosamente che l’immobile si trovava fuori dalla fascia vincolata; le perizie basate su presunzioni non erano idonee a superare gli accertamenti comunali fondati sulla cartografia ufficiale. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e l’abuso insanabile, non rientrando nell’eccezione dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985. Quanto all’ordinanza di demolizione, il Collegio ha ritenuto che il rigetto dell’appello sul diniego di sanatoria ne confermasse il presupposto. La pendenza dell’appello, in assenza di una misura cautelare sospensiva, non impedisce al Comune di esercitare il potere repressivo. L’ordinanza è atto dovuto e vincolato; la motivazione coincide con l’accertata abusività dell’opera. L’eventuale imprecisione nell’individuazione dell’area da acquisire incide sulla successiva fase acquisitiva, ma non invalida l’ordine di demolizione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione di impugnazioni connesse per oggetto e soggetti, al fine di assicurare economia processuale e prevenire contrasti di giudicati.

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976

    vincolo di inedificabilità assoluta entro i 150 metri dalla battigia

    Il vincolo regionale è immediatamente precettivo, prevale sulle previsioni urbanistiche comunali meno restrittive e impedisce la sanatoria delle opere comportanti nuova costruzione o nuova volumetria nella fascia protetta.

  • art. 18 l.r. n. 78/1976

    La clausola transitoria non consente di derogare al divieto assoluto di edificazione previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), ma può operare rispetto ad altri parametri urbanistici, quali la densità edilizia.

  • art. 2 l.r. n. 15/1991

    Norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, che ha chiarito l’immediata efficacia del vincolo di inedificabilità anche nei confronti dei privati.

  • art. 23 l.r. n. 37/1985

    strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976

    Prevede l’unica eccezione considerata dal Collegio alla insanabilità delle opere nella fascia vincolata; l’eccezione non è applicabile a opere realizzate nel 1977-1978.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il vincolo regionale di inedificabilità assoluta entro una determinata distanza dalla battigia prevale, in quanto espressione di tutela paesaggistica e di un valore costituzionalmente primario, sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali eventualmente meno restrittive ed è immediatamente applicabile ai privati.
  • Una clausola transitoria che salva le previsioni urbanistiche comunali preesistenti non può essere interpretata nel senso di derogare a un divieto regionale assoluto di edificazione nella fascia costiera, salvo che la legge regionale preveda espressamente tale deroga.
  • Le opere edilizie che comportano aumento di volumetria e modifica della sagoma costituiscono nuova costruzione, anche se realizzate su un fabbricato preesistente, e non possono essere qualificate come mera ristrutturazione ai fini della disciplina del condono.
  • Il privato che invoca la sanatoria edilizia ha l’onere di provare in modo rigoroso la sussistenza dei relativi presupposti, compresa la collocazione dell’immobile fuori dalla fascia vincolata; perizie fondate su mere presunzioni non sono sufficienti a superare accertamenti amministrativi basati su cartografie ufficiali.
  • La pendenza dell’impugnazione contro il diniego di sanatoria non impedisce l’adozione o l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, quando non sia stata concessa una misura cautelare sospensiva.
  • L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e la sua motivazione può ritenersi integrata dall’accertamento dell’abusività dell’opera; l’eventuale imprecisione nell’indicazione dell’area da acquisire incide sulla successiva fase acquisitiva e non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordine demolitorio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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