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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12038/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la condanna per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Quattro motivi principali: 1) violazione del diritto a un interprete e nullità/inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (cittadina cinese) raccolte senza interprete adeguato; 2) contestazione della attendibilità dei testi (in particolare del teste Rukshar Haider) e richiesta di riesame probatorio, con evidenziati elementi che avrebbero dovuto suggerire dubbio sulla colpevolezza; 3) mancato riconoscimento della scriminante ex art. 393-bis c.p. (giustificazione della reazione all'arresto ritenuto illegittimo), dato che l'arresto sarebbe stato convalidato poi solo per resistenza; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione insufficiente ai fini della determinazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la mancata nomina di interprete non determina di per sé inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese dalla persona alloglotta; inoltre, l'imputato era stato giudicato con rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), il che esclude la rilevabilità di questioni di inutilizzabilità salvo violazioni di divieti probatori che non sussistono; anche eliminando la prova censurata, le residue risultanze (in particolare la testimonianza di Rukshar e le circostanze dell'arresto in flagranza) sarebbero state sufficienti a mantenere la condanna; 2) le censure sull'attendibilità dei testi sono in sostanza richieste di rivalutazione del merito, precluse al giudice di legittimità; 3) la scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. non è configurabile rispetto a mere illegittimità dell'azione pubblica ma richiede un'attività arbitraria eccedente i poteri, e ciò non ricorre nel caso di specie; 4) la mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata e la pena, prossima al minimo edittale, non richiede motivazione più analitica. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 17/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 143-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo basato sulla violazione dell'art. 143-bis: l'assenza di interprete non equivale automaticamente a inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni della persona alloglotta.

  • art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato le questioni di inutilizzabilità delle prove sono generalmente non rilevabili in Cassazione salvo violazione di divieti probatori; pertanto l'eccezione sollevata non poteva assolvere a causa di inammissibilità.

  • art. 393-bis cod. pen.

    La scriminante prevista richiede che l'azione del pubblico ufficiale ecceda arbitrariamente i limiti delle attribuzioni funzionali; non è applicabile per una mera condotta illegittima o vizi formali dell'arresto.

  • art. 133 cod. pen.

    Il criterio di determinazione della pena (adeguatezza) è richiamato: quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice si attenua.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Con il provvedimento di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, per valutata colpa nella proposta del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui fissata in € 3.000,00).

Massime di principio

  • L'assenza di un interprete non determina automaticamente la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte: occorre valutare se sussista una violazione di un divieto probatorio e l'eventuale incidenza della loro esclusione sul giudizio.
  • Nel rito abbreviato molte censure relative all'inutilizzabilità delle prove sono precluse in Cassazione (art. 438, comma 6-bis c.p.p.): il ricorrente deve mostrare profili di illegittimità tali da integrare divieti probatori, altrimenti la doglianza risulta inammissibile.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: l'attendibilità dei testimoni e il peso delle prove sono valutazioni di merito precluse, salvo vizi logico-giuridici della motivazione.
  • La scriminante contro l'arresto/azione di polizia (art. 393-bis c.p.) ha un ambito restrittivo: non copre la mera illegittimità formale o l'errore nell'azione pubblica, ma solo comportamenti arbitrari e persecutori che escano totalmente dai poteri dell'agente.
  • Se la pena inflitta è prossima al minimo edittale, il giudice è tenuto a una motivazione meno analitica; tuttavia la motivazione non deve essere manifestamente illogica.
  • Presentare ricorsi in Cassazione privi di fondamento può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la rilevanza e l'ammissibilità delle questioni proposte.

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