Cassazione Penale, Sentenza n. 12038/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la condanna per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Quattro motivi principali: 1) violazione del diritto a un interprete e nullità/inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa (cittadina cinese) raccolte senza interprete adeguato; 2) contestazione della attendibilità dei testi (in particolare del teste Rukshar Haider) e richiesta di riesame probatorio, con evidenziati elementi che avrebbero dovuto suggerire dubbio sulla colpevolezza; 3) mancato riconoscimento della scriminante ex art. 393-bis c.p. (giustificazione della reazione all'arresto ritenuto illegittimo), dato che l'arresto sarebbe stato convalidato poi solo per resistenza; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e motivazione insufficiente ai fini della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) la mancata nomina di interprete non determina di per sé inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese dalla persona alloglotta; inoltre, l'imputato era stato giudicato con rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), il che esclude la rilevabilità di questioni di inutilizzabilità salvo violazioni di divieti probatori che non sussistono; anche eliminando la prova censurata, le residue risultanze (in particolare la testimonianza di Rukshar e le circostanze dell'arresto in flagranza) sarebbero state sufficienti a mantenere la condanna; 2) le censure sull'attendibilità dei testi sono in sostanza richieste di rivalutazione del merito, precluse al giudice di legittimità; 3) la scriminante di cui all'art. 393-bis c.p. non è configurabile rispetto a mere illegittimità dell'azione pubblica ma richiede un'attività arbitraria eccedente i poteri, e ciò non ricorre nel caso di specie; 4) la mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata e la pena, prossima al minimo edittale, non richiede motivazione più analitica. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 17/03/2026.
Norme richiamate
art. 143-bis cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo basato sulla violazione dell'art. 143-bis: l'assenza di interprete non equivale automaticamente a inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni della persona alloglotta.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato le questioni di inutilizzabilità delle prove sono generalmente non rilevabili in Cassazione salvo violazione di divieti probatori; pertanto l'eccezione sollevata non poteva assolvere a causa di inammissibilità.
art. 393-bis cod. pen.
La scriminante prevista richiede che l'azione del pubblico ufficiale ecceda arbitrariamente i limiti delle attribuzioni funzionali; non è applicabile per una mera condotta illegittima o vizi formali dell'arresto.
art. 133 cod. pen.
Il criterio di determinazione della pena (adeguatezza) è richiamato: quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale l'obbligo motivazionale del giudice si attenua.
art. 616 cod. proc. pen.
Con il provvedimento di inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e, per valutata colpa nella proposta del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (qui fissata in € 3.000,00).
Massime di principio
- L'assenza di un interprete non determina automaticamente la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte: occorre valutare se sussista una violazione di un divieto probatorio e l'eventuale incidenza della loro esclusione sul giudizio.
- Nel rito abbreviato molte censure relative all'inutilizzabilità delle prove sono precluse in Cassazione (art. 438, comma 6-bis c.p.p.): il ricorrente deve mostrare profili di illegittimità tali da integrare divieti probatori, altrimenti la doglianza risulta inammissibile.
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: l'attendibilità dei testimoni e il peso delle prove sono valutazioni di merito precluse, salvo vizi logico-giuridici della motivazione.
- La scriminante contro l'arresto/azione di polizia (art. 393-bis c.p.) ha un ambito restrittivo: non copre la mera illegittimità formale o l'errore nell'azione pubblica, ma solo comportamenti arbitrari e persecutori che escano totalmente dai poteri dell'agente.
- Se la pena inflitta è prossima al minimo edittale, il giudice è tenuto a una motivazione meno analitica; tuttavia la motivazione non deve essere manifestamente illogica.
- Presentare ricorsi in Cassazione privi di fondamento può comportare non solo il rigetto ma anche sanzioni (spese e somme alla Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la rilevanza e l'ammissibilità delle questioni proposte.
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