Sentenza del 08/02/2023 n. 3882 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento notificati ai ricorrenti in quanto soci (A.A. 95% e B.B. 5%) e A.A. anche in qualità di liquidatore di Cogest Srl e Progetto parquet Srl per i periodi d'imposta 2006-2007. Le società erano ritenute emittenti fatture per operazioni inesistenti con ricavi non dichiarati; l'Ufficio ha altresì notificato avvisi IRPEF (per i soci) basati sulla presunzione di attribuzione di 1/3 degli utili extracontabili per la ristretta base societaria. I ricorrenti hanno censurato responsabilità personale, applicazione delle norme sulla responsabilità dei soci e del liquidatore, e l'imposizione di sanzioni amministrative dopo la cancellazione delle società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha rigettato la maggior parte dei motivi dei ricorrenti, confermando la legittimità, in linea generale, della presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci in società a ristretta base e dell'azione dell'Ufficio contro soci e liquidatore. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso (quinto e sesto motivo): a) ha ritenuto che le sanzioni amministrative tributarie della persona giuridica estinta non siano trasmissibili ai soci e al liquidatore (richiamando D.Lgs. n.472/1997 art.8 e D.L. n.269/2003 art.7) e ha cassato la sentenza in questo punto rimandando al giudice d'appello per nuovo esame; b) ha stabilito che la responsabilità del liquidatore ha natura civilistica e, con riferimento ai periodi 2006-2007, può operare solo per l'IRES (poiché fino al 12/12/2014 l'applicazione dell'art.36 DPR 602/73 era limitata alle imposte sul reddito), e che la responsabilità del liquidatore non si determina automaticamente per tutte le imposte senza accertamento concreto degli elementi civilistici richiesti: anche su questo punto la sentenza è stata cassata e rinviata. Sostanzialmente il ricorso è stato accolto limitatamente alle questioni relative all'intrasmissibilità delle sanzioni e ai limiti della responsabilità del liquidatore; per il resto la sentenza di merito è stata confermata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Richiamato nei motivi di impugnazione come norma procedurale sul contenzioso tributario; la Corte ha però limitato il sindacato di merito sulla motivazione (art.360 c.p.c.). Non centrale nella motivazione sulla responsabilità diretta.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Norma IVA richiamata nel quadro degli atti impugnati (fatture per operazioni inesistenti); la Corte non ha ritenuto censurabile l'accertamento dell'Ufficio su tale punto nel complesso della motivazione impugnata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36
Prevede la responsabilità dei soci/ liquidatori per i debiti tributari della società: la Corte ha precisato che tale responsabilità per il liquidatore è di natura civilistica e richiede la sussistenza di specifici elementi (debito definitivo della società, attività di liquidazione, distrazione/assegnazione di beni, infruttuosa riscossione). Inoltre ha ribadito che, per i periodi 2006-2007, l'art.36 era applicabile alle sole imposte sui redditi (IRES).
L. n. 212 del 2000, art. 7
Citata in tema di diritti del contribuente e garanzie processuali; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione in relazione ai parametri costituzionali e procedurali.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8
Stabilisce l'intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi: la Corte ha ritenuto applicabile il principio in favore dei ricorrenti e ha richiamato questo profilo per affermare l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie della società cancellata ai soci e al liquidatore.
D.L. n. 269 del 2003, art. 7 (conv. L. n. 326/2003)
Ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie; la Corte ha richiamato tale norma per affermare che le sanzioni non possono essere trasmesse ai soci/liquidatore dopo la cancellazione.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19
Richiamo storico: fino al 12/12/2014 l'art.36 DPR 602/1973 veniva applicato solo alle imposte sui redditi per effetto del rinvio di questo articolo; la Corte utilizza questo quadro per delimitare la responsabilità del liquidatore ai soli tributi richiamati per i periodi in contestazione.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 7, lett. a
Ha abrogato il rinvio che limitava l'applicazione dell'art.36 alle sole imposte sul reddito; da 13/12/2014 la responsabilità del liquidatore/amministratore si estende a tutte le imposte. Questo spiega perché per il 2006-2007 la responsabilità del liquidatore riguarda solo l'IRES.
D.P.R. n. 602 del 1973 (riferimento generale alla riscossione), artt. 14,15,32-44
Norme sulla riscossione e responsabilità per il recupero delle somme: richiamate nel contesto dell'applicazione dell'art.36 e dei limiti temporali della sua applicabilità.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 47, 114, 115
Art.47 (presunzione di distribuzione) è stato esaminato: la Corte ha precisato che, nelle società a ristretta base, la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci è ammessa sulla base della ristrettezza della compagine e non contrasta col divieto di presunzione di secondo grado; tuttavia non opera la presunzione ex art.47 per evitare una doppia imposizione inesistente quando i redditi non sono mai pervenuti in contabilità.
Codice civile, art. 2495
Limite di responsabilità dei soci per i debiti sociali: la Corte ha ricordato che tale limite non esclude la legittimazione dell'Amministrazione ad agire nei confronti degli ex soci, e che la questione riguarda l'interesse ad agire del creditore e non necessariamente la sua legittimazione processuale.
Codice civile, art. 2697
Regola sulla prova: richiamata in relazione alla controversia sull'onere probatorio circa la percezione di somme in sede di liquidazione; la Corte ha chiarito che per la responsabilità del liquidatore servono fatti provati, non semplici presumptions automatiche.
Codice civile, artt. 1176, 1218, 1294
Richiamati relativamente alla natura dell'obbligazione ex lege e alla solidarietà/ responsabilità: la Corte ha fatto riferimento a tali norme per spiegare che la responsabilità prevista dall'art.36 DPR 602/73 ha caratteristiche civilistiche (obbligazione 'ex lege', solidarietà ex art.1294 c.c.) e regole di diligenza/adempimento.
Massime di principio
- In società a ristretta base sociale l'Amministrazione può presumere la distribuzione agli soci di utili extracontabili: la presunzione è consentita e grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
- La responsabilità dei soci per i tributi della società (basata sulla ristretta base sociale) è distinta dalla responsabilità del liquidatore: la prima può essere di tipo legale/induttivo, la seconda ha natura civilistica e richiede la prova degli elementi tipici della liquidazione e della percezione di somme.
- Le sanzioni amministrative tributarie della persona giuridica estinta non sono trasmissibili ai soci o al liquidatore: il giudice deve escludere o non applicare sanzioni amministrative personali trasferite in seguito alla cancellazione della società.
- Per periodi anteriori al 13/12/2014 la responsabilità del liquidatore ai sensi dell'art.36 DPR 602/1973 si applicava limitatamente alle imposte sul reddito (IRES); dopo il 13/12/2014 l'estensione è avvenuta anche alle altre imposte.
- In sede di impugnazione è utile produrre documentazione della liquidazione (bilancio finale, riparto, movimenti bancari, atti di assegnazione) per dimostrare l'assenza di percezione di somme da parte dei soci o per contestare la sussistenza degli elementi della responsabilità del liquidatore.
- Nel giudizio di legittimità la Corte verifica la motivazione dei giudici di merito solo entro limiti costituzionali: i vizi di insufficiente motivazione sono sindacabili se la motivazione è del tutto mancante, meramente apparente o incomprensibile.
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