Cassazione Civile, Ordinanza n. 18643/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione a una definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, ritenendo sufficiente il solo deposito dell'istanza di definizione e della ricevuta di pagamento della prima rata. Secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto invece disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, commi 10 e 12, per consentire all'Ufficio di valutare la domanda e, se del caso, notificare il diniego entro il termine previsto. Il ricorso è stato proposto con un unico motivo, formalmente rubricato come violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e dell'art. 6 d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che, in caso di deposito tempestivo in cancelleria della domanda di definizione agevolata e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, la conseguenza è la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, e non l'estinzione del giudizio. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, era stato anche notificato il diniego alla definizione agevolata, circostanza incompatibile con la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 4 c.p.c.
viene richiamato come parametro formale del motivo di ricorso per denunciare la decisione del giudice di merito.
art. 6 d.l. n. 119/2018
la norma sulla definizione agevolata comporta, al ricorrere dei presupposti e del deposito della documentazione richiesta, la sospensione del processo e non la sua estinzione.
art. 6, commi 10 e 12, d.l. n. 119/2018
il deposito in cancelleria della domanda di definizione e del pagamento della prima rata entro il termine perentorio produce effetto sospensivo del giudizio, per consentire gli ulteriori adempimenti e le verifiche dell'Ufficio.
l. n. 136/2019
viene citata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
Massime di principio
- Nella disciplina della definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, il deposito tempestivo della domanda e della prova del versamento richiesto determina la sospensione del processo, non l'estinzione.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non è corretta quando la procedura di definizione agevolata è ancora suscettibile di verifica amministrativa e, a maggior ragione, quando risulti già notificato il diniego dell'Ufficio.
- Il giudice tributario deve distinguere tra effetti sospensivi della domanda di definizione e effetti definitivi del perfezionamento della procedura, non potendo anticipare l'esito con una pronuncia estintiva.
- Quando la Corte ravvisa un errore del giudice di merito nella qualificazione degli effetti processuali della definizione agevolata, la causa va cassata con rinvio per nuovo esame.
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