Sentenza del 06/06/2017 n. 2483 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Rango - Legge ordinaria - Superiorità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi è stata respinta. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, pur imponendo in alcuni casi obblighi all'Amministrazione finanziaria e costituendo criteri guida per l'interpretazione delle norme tributarie, anche anteriori, hanno rango di legge ordinaria. Non possono quindi fungere da parametro autonomo di costituzionalità né giustificare la disapplicazione di una norma tributaria asseritamente contrastante con esse.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il valore e la forza giuridica delle norme contenute nello Statuto dei diritti del contribuente. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali norme avessero una posizione sovraordinata rispetto alla legge ordinaria, tale da consentire di utilizzarle come parametro di costituzionalità o di disapplicare una disposizione tributaria ritenuta incompatibile con lo Statuto.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
Le norme dello Statuto del contribuente dispongono, in taluni casi, obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie.
Lo Statuto ha una funzione di garanzia e orientamento interpretativo, ma non possiede un rango superiore rispetto alle altre leggi ordinarie.
Legge ordinaria
Non hanno rango superiore alla legge ordinaria.
Le disposizioni dello Statuto sono soggette ai normali criteri di successione e coordinamento tra leggi ordinarie e non prevalgono automaticamente su una successiva o diversa disciplina tributaria.
Costituzione della Repubblica Italiana
Le norme dello Statuto non possono essere utilizzate direttamente come parametro di costituzionalità per censurare una legge tributaria.
Massime di principio
- Lo Statuto del contribuente è una legge ordinaria con importante valore interpretativo e garantistico, ma non è una fonte sovraordinata alla legge tributaria.
- La violazione di una disposizione dello Statuto non comporta automaticamente l'illegittimità costituzionale della norma tributaria incompatibile né consente al giudice di disapplicarla.
- In caso di contrasto, il giudice deve interpretare la normativa tributaria tenendo conto dello Statuto, quando possibile, ma non può ignorare una chiara disposizione legislativa sulla sola base della sua incompatibilità con lo Statuto.
- Gli obblighi procedimentali imposti all'Amministrazione dallo Statuto possono avere effetti giuridici concreti, ma la loro violazione deve essere valutata secondo la specifica norma applicabile e non sulla base di una presunta superiorità gerarchica dello Statuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 1835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 giu 2017Sentenza del 06/06/2017 n. 419 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →