Cassazione Penale, Sentenza n. 28351/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/11/2021 che ha confermato il sequestro preventivo del trattore targato FL685NE e del rimorchio cisterna targato AB237333, disposti perché i veicoli erano ritenuti strumenti utilizzati per il trasporto di circa 31.000 litri di olio da gas soggetto ad accise evase (documenti attestavano olio lubrificante). Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio per incompatibilità dei giudici che hanno deciso in sede di rinvio essendo la composizione la stessa che aveva adottato l'ordinanza poi annullata (violazione art. 623 c.p.p., art. 34 c.p.p., principi costituzionali e art. 6 CEDU); (2) carenza della valutazione di proporzionalità della misura cautelare (art. 275 c.p.p. comma 2) e violazione dell'art. 1 Protocollo 1 CEDU, lamentando che il valore dei beni sequestrati è molto superiore all'ammontare delle imposte evase e ciò comporterebbe una sproporzionata compressione del diritto di proprietà e della libertà d'impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha affermato che la regola della diversa composizione del collegio dopo annullamento con rinvio vale per le sentenze ma non per le ordinanze; non sussiste quindi incompatibilità automatica quando il tribunale per il riesame decide nuovamente nella stessa composizione. Inoltre, l'eventuale vizio dovuto alla mancata astensione va dedotto mediante la procedura di ricusazione (art. 37 e 38 c.p.p.) e non come motivo di nullità nel ricorso per cassazione. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale ha adeguatamente motivato la proporzionalità del sequestro, considerando non il solo rapporto tra valore del bene e tributo evaso, ma la gravità del fatto, il pericolo di reiterazione, il carattere internazionale e professionale del traffico e la previsione di confisca obbligatoria ex art. 44 d.lgs. n. 504/1995 per i mezzi destinati a commettere il reato. La motivazione non è risultata priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Conseguentemente il sequestro è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla partecipazione al reato (concorso) nell'ambito delle fattispecie contestate.
d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (art. 40 commi 1 e 4; art. 49 comma 1; art. 44)
La normativa sulle accise è richiamata per qualificare l'illecito (evasione di accise) e, in particolare, l'art. 44 prevede la confisca obbligatoria dei mezzi destinati a commettere il reato, giustificando il sequestro preventivo dei veicoli.
art. 623 c.p.p.
Norma procedurale sul giudizio di annullamento con rinvio: la Corte di cassazione dispone la trasmissione degli atti al giudice che ha pronunciato l'ordinanza perché provveda in conformità alla sentenza di annullamento; la Corte ha ritenuto che ciò non impone la diversa composizione del collegio quando si tratta di ordinanze.
art. 34 c.p.p.
Disposizione sull'obbligo di astenersi del giudice; la Corte ha precisato che l'eventuale inosservanza rileva ai fini della ricusazione e non come motivo di nullità nel ricorso per cassazione.
art. 37 e art. 38 c.p.p.
Procedure per ricusazione del giudice e per la relativa cognizione: la Corte indica che la via corretta per far valere l'incompatibilità è la ricusazione, non il ricorso per cassazione per nullità.
art. 275 comma 2 c.p.p.
Richiamato rispetto alla esigenza che il giudice effettui il giudizio di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che tale controllo è stato svolto adeguatamente.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato dal ricorrente in tema di diritto di proprietà; la Corte ha ritenuto compatibile la misura alla luce della gravità del fatto e della normativa nazionale sulla confisca obbligatoria.
art. 3 e art. 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente in connessione al principio di giudice imparziale e al diritto di difesa; la Corte ha comunque confermato che l'eventuale vizio si cura con la ricusazione.
art. 671 c.p.p.
Citato nella discussione sui limiti applicati dalla Corte costituzionale alla possibilità di far partecipare il giudice al giudizio dopo sentenze su prescrizioni particolari; la Corte ha distinto la materia delle ordinanze cautelari rispetto a quella delle sentenze.
Sentenza Corte Costituzionale 9 luglio 2013, n. 183
Richiamata dalla difesa per sostenere un principio di incompatibilità dopo decisioni antecedenti, ma la Corte di Cassazione ha distinto il caso delle sentenze (su cui la pronuncia costituzionale incide) dalle ordinanze cautelari.
Massime di principio
- La diversa composizione del collegio dopo annullamento con rinvio è richiesta per le sentenze, ma non opera automaticamente per le ordinanze: il medesimo tribunale può decidere nuovamente sulla stessa misura cautelare.
- L'eventuale situazione di incompatibilità o il vizio connesso alla partecipazione del giudice deve essere fatta valere tramite la procedura di ricusazione (art. 37-38 c.p.p.) e non attraverso il ricorso per cassazione come motivo di nullità.
- Nel valutare la proporzionalità di un sequestro preventivo di beni strumentali al reato, il giudice deve considerare non il solo rapporto tra valore del bene e ammontare del profitto o del tributo evaso, ma la gravità del fatto, il pericolo di reiterazione, la destinazione del bene all'illecito e il contesto (es. natura professionale o internazionale del traffico).
- La confisca obbligatoria prevista da norme speciali (es. art. 44 d.lgs. n. 504/1995) giustifica un più ampio sacrificio patrimoniale prevenendo l'uso degli strumenti per reati futuri; ciò incide sulla valutazione di proporzionalità del sequestro preventivo.
- In cassazione contro ordinanze cautelari il sindacato è limitato a violazioni di legge o a casi in cui la motivazione sia mancante o affetta da vizi radicali che rendano incomprensibile l'itinerario logico-giuridico; valutazioni bilanciate di proporzionalità normalmente non vengono disattese se adeguatamente motivate.
- Quando si contesta la motivazione di un provvedimento cautelare, è importante argomentare specifici vizi logici o l'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, altrimenti il ricorso rischia il rigetto.
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