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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24018/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un cliente aveva convenuto in giudizio il proprio avvocato chiedendone la condanna al risarcimento del danno per inadempimento professionale. Gli si contestava di avere fatto decorrere inutilmente il termine di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. per l'annotazione della sentenza di conversione del sequestro conservativo ottenuto dal cliente contro un terzo debitore, e di avere inoltre tardato nel promuovere l'azione revocatoria contro l'atto di disposizione compiuto dal medesimo debitore, con conseguente perdita della possibilità di agire efficacemente sui beni alienati. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo prescritta l'azione risarcitoria. Nel ricorso per cassazione il cliente denunciava: 1) violazione degli artt. 2935, 1223 e 1218 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere prima dell'esistenza di un danno concreto e attuale; 2) violazione degli artt. 2935, 1223 e 1176 c.c., contestando la ritenuta oggettiva conoscibilità del danno in assenza di una diligenza qualificata; 3) violazione degli artt. 2935 e 1176 c.c., perché la corte territoriale avrebbe indebitamente preteso dal cliente una comprensione non esigibile da un imprenditore inesperto di questioni legali; 4) e 5) vizi motivazionali per asserita motivazione apparente e contraddittoria; 6) omesso esame di fatti decisivi e risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, perché il danno da mancata annotazione della sentenza si era concretizzato allo spirare del termine di sessanta giorni previsto dalla legge e, comunque, l'azione revocatoria proposta successivamente dal cliente dimostrava che egli era già oggettivamente in grado, con l'ordinaria diligenza, di percepire l'inadempimento e il pregiudizio; da quel momento decorreva la prescrizione decennale dell'azione contrattuale di responsabilità professionale, sicché la domanda proposta oltre dieci anni dopo era tardiva. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era ampia, coerente e non apparente, e che le censure esprimevano solo dissenso sul merito. Ha dichiarato inammissibile anche il sesto motivo, poiché l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico è stato comunque considerato, e perché la censura mirava in sostanza a una rivalutazione del merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 disp. att. c.p.c.

    la mancata annotazione della sentenza entro il termine perentorio di 60 giorni costituisce omissione idonea a produrre di per sé un effetto pregiudizievole per il cliente.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre quando il diritto al risarcimento è oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato secondo la diligenza esigibile.

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile rileva quando si sia già concretizzato, anche se successivamente possa esserne ridotta l'entità con iniziative ulteriori.

  • art. 1218 c.c.

    l'azione di responsabilità del professionista è stata trattata come azione contrattuale, soggetta a prescrizione decennale.

  • art. 1176 c.c.

    la conoscibilità del danno va valutata secondo la diligenza esigibile in relazione alla specifica attività professionale e a standard obiettivi.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    sono state esaminate le censure di violazione di legge, motivazione apparente/contraddittoria e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità della motivazione è configurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o incomprensibile; non basta il mero dissenso sul merito.

  • art. 111 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità in ragione della oggettiva controvertibilità della lite.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Nelle azioni di responsabilità professionale del difensore, il dies a quo della prescrizione va individuato nel momento in cui il danno si manifesta all'esterno in modo oggettivamente percepibile dal cliente secondo l'ordinaria diligenza, non nel successivo momento in cui il pregiudizio venga definitivamente quantificato o aggravato.
  • Se l'omissione del professionista fa venir meno una tutela esecutiva o cautelare, il danno può ritenersi concretizzato già allo spirare del termine previsto per il compimento dell'attività omessa; eventuali iniziative successive dirette a ridurre il pregiudizio non spostano di regola l'inizio della prescrizione.
  • La conoscibilità del danno non richiede una consapevolezza tecnica specialistica del cliente, ma solo la percepibilità dei fatti costitutivi dell'azione risarcitoria secondo la diligenza esigibile nel caso concreto e in relazione alla natura della prestazione professionale.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non sono ammissibili censure che si risolvano in un mero dissenso rispetto alla valutazione del merito compiuta dal giudice di appello.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito; il ricorrente non può usare il motivo per ottenere una nuova valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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