Cassazione Penale, Sentenza n. 14324/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Tarsitano ha chiesto la ricusazione di due componenti del collegio del Tribunale di Asti perché gli stessi avevano già fatto parte del Tribunale del riesame che aveva rigettato la sua richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo nel procedimento per usura. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice del riesame aveva effettuato una valutazione concreta e puntuale dell'attendibilità della persona offesa e delle risultanze probatorie (intercettazioni, riscontri investigativi, fatture), compiendo così valutazioni di merito rilevanti ai fini della responsabilità penale, tali da integrare obbligo di astensione/causa di ricusazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Asti avesse svolto una diffusa e meditata valutazione sia dell'attendibilità intrinseca che estrinseca della persona offesa, non limitandosi a una mera verifica formale del fumus, ma valorizzando intercettazioni, riscontri operativi, immagini di videosorveglianza e documentazione (fatture). Alla luce della giurisprudenza recente (in particolare Preziuso) e della declaratoria della Consulta, la Corte ha stabilito che quando il giudice, in una fase procedimentale precedente, esprime valutazioni concrete di merito sulla responsabilità dell'indagato/imputato, sussiste l'obbligo di astensione e la relativa mancata astensione può costituire motivo di ricusazione. Conseguentemente la Corte ha accolto l'istanza di ricusazione, annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino e disposto la trasmissione degli atti alla Corte competente per le determinazioni di cui agli artt. 42 e 43 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p., commi 2 e 3
Richiamato come parametro valutativo adottato dal Tribunale di riesame per l'apprezzamento dell'attendibilità della persona offesa (valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca)
art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p.
Prevede l'obbligo di astensione del giudice; la Corte ha interpretato che tale obbligo sussiste quando il giudice, in un precedente provvedimento, abbia espresso valutazioni concrete di merito sulla responsabilità dell'indagato/imputato
art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p.
Disciplina la ricusazione; la Corte ha ritenuto applicabile la ricusazione quando manchi l'astensione prescritta dall'art. 36 in presenza di valutazioni di merito pregresse del giudice
artt. 42 e 43 c.p.p.
Norme indicate come base per le determinazioni cui adempire dopo l'annullamento: trasmissione degli atti alla Corte competente per la prosecuzione del procedimento secondo le previsioni procedurali
Corte costituzionale, n. 283/2000
Richiamata perché la dichiarazione di illegittimità parziale di una norma (art. 37 nel testo originario) ha inciso sull'interpretazione della disciplina della ricusazione, enfatizzando la tutela del principio di imparzialità anche quando la valutazione di merito sia stata espressa in altro procedimento o atto non espressamente tipizzato
Giurisprudenza della Cassazione: Sez. 2, n. 36250/2020 (Preziuso) e Sez. 5, n. 15689/2020 (Ferrante)
Preziuso: afferma che il giudice che abbia espresso valutazioni di merito in un provvedimento deve astenersi e, in difetto, può essere ricusato; Ferrante: non sempre la partecipazione al riesame che conferma una misura cautelare reale è causa di ricusazione, ma occorre valutare concretamente il contenuto della valutazione precedente. La Cassazione ha applicato tali principi con verifica concreta del contenuto valutativo svolto dal giudice del riesame
Massime di principio
- L'obbligo di astensione (art. 36 c.p.p.) sussiste quando il giudice, in un provvedimento anteriore, abbia espresso valutazioni concrete e sostanziali di merito sulla responsabilità dell'indagato/imputato; la mera decisione su atti cautelari non esclude automaticamente l'obbligo se il contenuto è di merito
- Per valutare la ricusazione è decisiva un'analisi 'in concreto' del contenuto della valutazione precedente: se quella valutazione contiene apprezzamenti puntuali sull'attendibilità di testi o sulla consistenza degli indizi, può fondare la ricusazione
- La distinzione tra una valutazione limitata al 'fumus' e una valutazione di merito concreta dipende dalle modalità e dalla profondità della disamina delle risultanze (es.: esame di intercettazioni, riscontri investigativi, documenti): più è articolata e persuasiva la valutazione, più è probabile che integri causa di astensione/ricusazione
- Anche se la valutazione cautelare fosse 'giustificata dalle sequenze procedimentali' (ad es. per rispondere a censure difensive), ciò non esclude automaticamente la ricusazione: conta il contenuto effettivo dell'apprezzamento
- In situazioni analoghe, la difesa che intenda ottenere la ricusazione dovrebbe documentare con estratti del provvedimento precedente le valutazioni di merito contestate (passaggi sull'attendibilità, riscontri, qualificazione degli indizi) per consentire alla Corte di valutare concretamente l'opportunità dell'astensione
- Se la ricusazione è accolta, la conseguenza pratica può essere l'annullamento dell'atto impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte competente per le determinazioni successive ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.p.
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