Sentenza del 18/12/2019 n. 33592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di pagamento relativo alle accise sull'energia elettrica prodotta da I. S.c.r.l. nel 2009 e ceduta alle società consorziate. La ricorrente sosteneva: l'esistenza di un interpello e di precedenti atti dell'Amministrazione idonei a generare un legittimo affidamento sull'esenzione; la carenza di motivazione della sentenza impugnata; l'applicabilità del principio di tutela dell'affidamento anche all'obbligazione tributaria; e la possibilità di qualificare come autoconsumo l'energia ceduta ai consorziati, sulla base della nozione di autoproduttore prevista dal D.Lgs. n. 79 del 1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che nessun atto dell'Amministrazione costituiva un interpello formalmente valido e vincolante ai sensi dell'art. 11 dello Statuto del contribuente; le precedenti indicazioni amministrative potevano eventualmente giustificare l'esclusione di sanzioni e interessi, ma non eliminare il debito d'imposta. Inoltre, l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del Testo unico delle accise riguarda esclusivamente l'energia rinnovabile consumata direttamente dall'impresa autoproduttrice e non quella ceduta a distinti soggetti giuridici, anche se consorziati. La nozione di autoproduttore contenuta nel D.Lgs. n. 79 del 1999, essendo finalizzata alla disciplina del mercato elettrico, non è applicabile per estendere l'esenzione tributaria. Le spese sono state compensate per la mancata costituzione dell'Agenzia; è stato disposto, se dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 10
"Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi"
Le indicazioni o prassi dell'Amministrazione possono tutelare il contribuente in buona fede mediante l'esclusione di sanzioni e interessi, ma normalmente non possono esonerarlo dal pagamento del tributo. Un effetto sulla debenza dell'imposta è ipotizzabile solo in circostanze eccezionali e concretamente qualificate.
Legge n. 212 del 2000, art. 11
"L'efficacia della risoluzione o della circolare che segue l'interpello vincola l'Amministrazione"
L'effetto vincolante presuppone una procedura di interpello formalmente valida e una risposta riferita alla specifica questione sottoposta dal contribuente. Atti amministrativi generici, autorizzazioni, verifiche o prassi non equivalgono automaticamente a un interpello.
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. b)
"Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... consumata dalle imprese di autoproduzione"
L'esenzione è di stretta interpretazione e opera per l'energia rinnovabile consumata direttamente dall'impresa che l'ha prodotta. Non si estende all'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti, anche se appartenenti al medesimo consorzio.
D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 2, comma 2
"Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza ... per uso degli appartenenti ai consorzi o società consortili"
La definizione vale esclusivamente ai fini della disciplina del mercato elettrico prevista dal decreto e non può essere utilizzata per individuare, in materia tributaria, ulteriori soggetti esenti dalle accise.
Legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 911
"Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 3, lett. b), si applica anche ... ai soci delle società cooperative"
La norma ha esteso l'esenzione, dal 2016, ai soci di determinate società cooperative, ma non ai consorziati di consorzi o società consortili. Tale scelta legislativa conferma, secondo la Corte, l'esclusione dei consorzi dal beneficio.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Le agevolazioni e le esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti o fattispecie non espressamente comprese nella norma.
- Perché una risposta dell'Amministrazione vincoli l'ente impositore è normalmente necessario un interpello formalmente valido, riferito alla specifica questione e alla normativa applicabile al periodo d'imposta interessato.
- Autorizzazioni, verbali di verifica, mancati rilievi e prassi amministrative precedenti non sono necessariamente idonei a creare un affidamento qualificato sull'esenzione dall'imposta.
- Il legittimo affidamento del contribuente, derivante da errori o indicazioni dell'Amministrazione, tutela di regola sul piano sanzionatorio e degli interessi, ma non elimina l'obbligo principale di pagare il tributo.
- Una definizione contenuta in una normativa di settore non può essere automaticamente trasferita in ambito tributario se le due discipline perseguono finalità diverse.
- Nel caso di produzione di energia elettrica, l'autoconsumo dell'impresa produttrice va distinto dalla cessione dell'energia a società consorziate autonome: quest'ultima costituisce consumo di terzi e può far sorgere l'obbligo di accisa.
- Per valutare l'affidamento occorre verificare non solo l'esistenza di precedenti atti amministrativi, ma anche se essi affrontino espressamente la medesima questione giuridica e gli stessi presupposti fattuali dell'accertamento.
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