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Sentenza

Sentenza del 13/11/2018 n. 7801 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un delegato del capo ufficio - Possibilità di produrre la delega anche in giudizio Processo tributario - mancata sottoscrizione dell'avviso di accertamento eccepita solo in sede di appello - inammissibilità dell'appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto non dal capo dell'ufficio, ma da un funzionario delegato. Il contribuente ha contestato la mancata sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o l'assenza di una valida delega. La sentenza ha inoltre rilevato che tale eccezione, se proposta per la prima volta in appello, costituisce una nuova eccezione non ammessa dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

L'avviso di accertamento è stato ritenuto valido, purché l'Amministrazione produca anche in giudizio l'ordine di servizio o altro atto dal quale risultino il nominativo del funzionario delegato e i limiti oggettivi della delega. È stato inoltre affermato che l'appello fondato esclusivamente sulla mancata sottoscrizione del capo dell'ufficio o sull'assenza di delega è inammissibile se tale motivo non era stato dedotto nel ricorso di primo grado. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario delegato dal capo dell'ufficio. La delega deve consentire di individuare il delegato e i limiti oggettivi del potere conferito; la relativa documentazione può essere prodotta anche nel corso del giudizio.

  • Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. Pertanto, la contestazione relativa alla mancata sottoscrizione dell'avviso o all'assenza di delega deve essere formulata già nel ricorso introduttivo di primo grado.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è invalido per il solo fatto di essere sottoscritto da un soggetto diverso dal capo dell'ufficio, se l'Amministrazione dimostra l'esistenza della delega e i suoi limiti.
  • La delega di firma può essere documentata anche durante il processo, purché l'atto prodotto consenta di verificare chi fosse il delegato e quali poteri gli fossero stati attribuiti.
  • Le contestazioni relative alla sottoscrizione dell'avviso e alla validità della delega devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio.
  • Non è normalmente possibile fondare l'appello su un vizio dell'avviso di accertamento mai contestato in precedenza, salvo le questioni rilevabili d'ufficio.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare già al momento del ricorso introduttivo sia la sottoscrizione dell'atto sia l'eventuale documentazione della delega, formulando subito le relative eccezioni.

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