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Ordinanza

Ordinanza n. 455/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di decadenza del permesso di costruire n.16/2023 rilasciato il 27 novembre 2023, emesso dal responsabile dall'area tecnica del Comune di Casandrino e notificato al ricorrente in data 07.11.2025 (all.1); di ogni atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, tra i quali: a) la relazione tecnica (prot. n. 16538 del 31.07.25) redatta dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, all'esito di sopralluogo del 31 luglio 2025, con la quale si accertava lo stato dei luoghi a tale data (all.2); b) la sospensione, in via cautelare, immediata dei lavori dello stesso responsabile dell'area tecnica (prot. n. 18440 del 12 novembre 2025, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. n. 380/01, al fine di consentire ulteriori verifiche (all.3); c) la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del Permesso di Costruire n. 16/2023 del 27 novembre 2023 (prot. N. 20146 del 13.10.2025) ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/01 (all.4); d) la nota prot. n. 20021 del 09.10.2025, trasmessa all'Ufficio Tecnico dall'avv. Sabatino Rainone, con cui esprimeva parere legale, ritenendo che non risultava provato l'inizio dei lavori effettivo e proporzionato all'entità dell'intervento autorizzato, a mezzo di aerofotogrammetrie e immagini satellitari estratte da piattaforme digitali

Giustizia amministrativa202600357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza del permesso di costruire n. 16/2023, unitamente agli atti connessi, tra cui la relazione tecnica sullo stato dei luoghi, la sospensione cautelare dei lavori, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza e il parere legale sull’assenza di un inizio effettivo e proporzionato dei lavori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il responsabile dell’area tecnica del Comune di Casandrino ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire n. 16/2023, rilasciato il 27 novembre 2023 e notificato il 7 novembre 2025. Sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e connessi: la relazione tecnica redatta a seguito del sopralluogo del 31 luglio 2025, il provvedimento di sospensione immediata dei lavori adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’art. 15 d.P.R. 380/2001 e la nota contenente un parere legale secondo cui non sarebbe stato provato l’inizio effettivo e proporzionato dei lavori rispetto all’intervento autorizzato. L’ordinanza non riporta l’articolazione specifica dei motivi di ricorso né procede al loro esame analitico.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha definito la domanda di annullamento nella fase cautelare. Ha rilevato che le questioni giuridiche e fattuali sottese alle censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della tutela cautelare. Ha quindi ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la celere fissazione dell’udienza di merito, fissata al 4 novembre 2026, senza adottare una sospensione immediata del provvedimento impugnato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa del procedimento di decadenza del permesso di costruire.

  • art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa della sospensione cautelare immediata dei lavori.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Quando le questioni di fatto e di diritto sottoposte al giudice cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non definire immediatamente la domanda cautelare e soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell’udienza di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una misura idonea a tutelare provvisoriamente la parte quando, nella fase cautelare, non sia possibile valutare compiutamente la fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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