Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne pronunciate in appello: Luigi Francesco Paone ha proposto tre motivi: (1) vizio nella ritenuta qualità di gestore di fatto della ditta "Imp. Paone-Garrubba Angelina" (si sarebbe trattato solo di collaborazione durante una verifica fiscale delegata dalla moglie); (2) estinzione del reato per prescrizione (reato ascritto a fatto anteriore al dicembre 2012); (3) applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.). Natale Paone ha proposto due motivi: (1) errata qualificazione della condotta, che avrebbe dovuto rientrare nell'art. 3 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta) anziché nell'art. 8 (emissione di fatture inesistenti); (2) estinzione del reato per prescrizione (termine decorsi alla data della sentenza impugnata).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui Luigi Francesco Paone era gestore di fatto della ditta: la decisione si fonda su accertamenti dei militari della Guardia di Finanza relativi ai comportamenti concretamente osservati (interlocuzione diretta, consegna documenti, unico interlocutore con la consulente fiscale), non su dichiarazioni utilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p.; pertanto non v'è violazione di legge. Quanto alla prescrizione, la Corte ha calcolato i termini tenendo conto degli aumenti previsti dalla disciplina vigente e dei periodi di sospensione (rinvio udienza e sospensione covid) ritenendo che i termini di prescrizione non fossero decorso alla data del 23/02/2023. La richiesta di applicazione della non punibilità per particolare tenuità è stata rigettata per la gravità e la pluralità delle condotte. Per Natale Paone la Corte ha confermato la qualificazione del reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) perché non risultava dall'atto alcuna dichiarazione presentata dalla parte emittente e le fatture risultavano prive di documentazione giustificativa; anche per lui la prescrizione non era maturata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, riconoscendosi profili di colpa nella proposizione del ricorso, ciascuno è stato condannato a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Riferito alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; applicato alla rilevata utilizzazione di fatture fittizie nella dichiarazione IVA della ditta gestita di fatto.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Prevede la fattispecie di dichiarazione fraudolenta con altri mezzi; la Corte rileva che tale norma richiede comunque la presentazione di una dichiarazione fiscale, elemento assente rispetto alla condotta di emissione di fatture contestata a Natale Paone, per cui la riqualificazione in art. 3 non è possibile.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5
Riguarda l'omessa dichiarazione dei redditi; applicata al mancato invio della dichiarazione IRPEF 2014 dalla ditta gestita di fatto, con superamento della soglia di punibilità.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che il reato si consuma alla data dell'ultima fattura emessa e che le fatture in contestazione siano mendaci per carenza di documentazione e elementi concreti.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis
Determinazione del termine di prescrizione per i reati tributari e aumento dei termini (effetto sull'anzianità della prescrizione applicata nel calcolo dei termini liquidati dalla Corte).
art. 63 c.p.p.
Limiti all'utilizzabilità di dichiarazioni rese nell'ambito di attività amministrative; la Corte ha ritenuto che le osservazioni dei militari (comportamenti constatati) non costituissero dichiarazioni protette e fossero quindi utilizzabili.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; esclusa perché ricorrenti hanno posto in essere plurime condotte e importi/ modalità tali da non permettere la qualificazione della fattispecie come tenue.
art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (sospensione "covid")
Sospensione dei termini processuali e sua applicazione anche al termine per il deposito della sentenza; considerata ai fini del computo della prescrizione.
Massime di principio
- La qualifica di "gestore di fatto" può essere desunta da elementi di comportamento concreti (interlocuzione continuativa con gli organi accertatori, consegna documentazione, ruolo unico nei rapporti con consulenti), non solo da dichiarazioni formali: osservazioni dirette della polizia tributaria relative a comportamenti sono utilizzabili in sede penale.
- Le contestazioni sulla utilizzabilità di dichiarazioni rese in sede di accertamento amministrativo devono distinguere tra dichiarazioni soggettive (protette dagli artt. 63-64 c.p.p.) e constatazioni oggettive dei militari; le seconde sono generalmente utilizzabili se al momento non era ravvisabile la rilevanza penale dell'atto.
- La decorrenza della prescrizione per plurime fatture emesse nello stesso periodo di imposta si calcola dalla data dell'ultima fattura; occorre sempre considerare sospensioni o allungamenti di termine previsti da norme speciali (es. emergenza covid) e modifiche normative intervenute.
- La riqualificazione di fattispecie (es. art. 3 vs art. 8 d.lgs. 74/2000) dipende da elementi tipici: l'art. 3 richiede comunque la presentazione di una dichiarazione fiscale; in assenza di tale dichiarazione non è applicabile.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità richiede fatti materiali modesti, occasionali e un quadro complessivo compatibile; pluralità di condotte, importi rilevanti o modalità diversificate ostacolano l'accesso all'istituto.
- In difese analoghe, è essenziale produrre elementi concreti (documentazione contabile, prove che la titolare effettiva gestiva l'impresa, prove di pagamento, elementi che smentiscano la mendacità delle fatture o che dimostrino la reale emissione) per contrastare le ricostruzioni basate su comportamenti osservati dagli accertatori.
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