Cassazione Penale, Ordinanza n. 32718/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il Tribunale l'aveva condannata alla pena di 70 euro di ammenda, con sospensione condizionale e non menzione, per la contravvenzione prevista dall'art. 697 c.p., commessa il 22 settembre 2016. L'unico motivo dedotto riguardava la prescrizione del reato, che secondo la ricorrente si sarebbe verificata prima della sentenza di condanna. La Corte ha ritenuto la doglianza genericamente articolata e manifestamente infondata, rilevando che il termine ordinario quadriennale era stato interrotto, ai sensi dell'art. 160 c.p., dall'emissione del decreto penale di condanna e, dopo l'opposizione dell'imputata, dal decreto di giudizio immediato emesso il 22 gennaio 2020. La sentenza di condanna era quindi intervenuta entro il termine massimo quinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione, poiché gli atti interruttivi indicati nella sentenza impugnata avevano impedito il maturare del termine prescrizionale prima della condanna. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 697 c.p.
La norma è indicata quale disposizione incriminatrice della contravvenzione per cui l'imputata è stata condannata.
art. 160 c.p.
La Corte richiama la norma per affermare l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dall'emissione del decreto penale di condanna e del decreto di giudizio immediato.
art. 175 c.p.
La norma è richiamata in relazione al beneficio della non menzione concesso dal giudice di merito.
Massime di principio
- Per una contravvenzione soggetta al termine ordinario quadriennale di prescrizione, l'emissione degli atti indicati dall'art. 160 c.p., tra cui il decreto penale di condanna e il decreto di giudizio immediato, interrompe il corso della prescrizione; la condanna intervenuta entro il termine massimo quinquennale esclude l'intervenuta prescrizione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduce la prescrizione in modo generico e in contrasto con gli atti interruttivi risultanti dalla sentenza impugnata è manifestamente infondato e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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