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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 205 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta municipale propria (IMU) - Immobile dato in locazione finanziaria - Soggetto passivo - Locatario - Risoluzione del contratto di leasing - Soggetto passivo proprietario - Mancata restituzione del bene - Ininfluenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sulla soggettività passiva dell'IMU dopo la risoluzione di un contratto di locazione finanziaria: durante il contratto l'imposta era stata assolta dal locatario; in seguito alla risoluzione, il proprietario ha contestato l'addebito dell'IMU a suo carico sostenendo, tra l'altro, l'ininfluenza della mancata restituzione materiale dell'immobile da parte del locatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'imposta normalmente assolta dal locatario durante la vigenza del contratto di leasing, alla risoluzione del contratto l'onere fiscale ritorna sul proprietario dell'immobile. Tale ricaduta impositiva si verifica indipendentemente dal fatto che il bene sia effettivamente ritornato in possesso del proprietario o meno: la mancata restituzione materiale non impedisce che il soggetto passivo diventi il proprietario.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'IMU (norme di riferimento sull'imposta municipale propria)

    La normativa IMU individua il soggetto passivo in funzione della titolarità reale/proprietaria dell'immobile salvo specifiche convenzioni contrattuali operative durante il rapporto (es. leasing). Tuttavia, alla cessazione del rapporto negoziale la titolarità fiscale ricade sul proprietario; la norma viene interpretata in termini sostanziali più che in base alla mera detenzione materiale del bene.

Massime di principio

  • Durante la vigenza di un contratto di locazione finanziaria l'IMU è normalmente assolta dal locatario se previsto/operativo nel rapporto contrattuale.
  • Alla risoluzione del contratto di leasing la responsabilità dell'IMU ritorna al proprietario (società di leasing), anche se il bene non è stato materialmente restituito dal locatario.
  • La determinazione del soggetto passivo per l'IMU segue la titolarità giuridica del diritto reale (proprietà) e la situazione negoziale; la mera detenzione materiale non prevale sulla titolarità ai fini fiscali dopo la cessazione del rapporto.
  • Per ridurre il rischio contabile/fiscale il proprietario dovrebbe documentare tempestivamente la data e gli effetti della risoluzione, chiedere la riconsegna formale del bene e prevedere nel contratto garanzie sulla regolarizzazione degli oneri fiscali in caso di inadempimento del locatario.
  • In contenziosi simili, l'ente impositore può reggere la pretesa fiscale basandosi sulla riemersione della posizione proprietaria: il contribuente privato (proprietario) dovrà dimostrare disposizioni contrattuali o fatti giuridici alternativi che spostino l'onere fiscale sul locatario anche dopo la risoluzione.

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