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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1606/2020 del 24/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Ministero)

La controversia

Il Ministro della giustizia ha impugnato la sentenza del 10 maggio 2019 con cui la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura aveva assolto un magistrato del Tribunale di Palermo da due incolpazioni. La prima riguardava la gestione, dal 23 marzo 2012, dell’amministrazione di sostegno di una donna nata nel 1929 e deceduta nel 2014: al magistrato era contestato di non avere adeguatamente esaminato i rendiconti dell’amministratore di sostegno né verificato le uscite, che sarebbero state eccedenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati e alle disponibilità della beneficiaria, contribuendo al depauperamento del patrimonio mobiliare, passato da circa 210.000 euro a circa 26.486 euro, e all’azzeramento di quello immobiliare. Il Ministro ha dedotto che la sentenza assolutoria non avesse considerato specifici elementi risultanti dagli atti ispettivi e penali, tra cui spese asseritamente duplicate o incongrue, rendiconti non corredati da allegati e uscite superiori ai limiti autorizzati. La seconda incolpazione concerneva le autorizzazioni del giugno 2013 a testare e a effettuare donazioni, nonché il decreto del 3 ottobre 2013 che consentì alla beneficiaria di stipulare con la badante un vitalizio assistenziale: in cambio della nuda proprietà di un immobile valutato 500.000 euro, con riserva di usufrutto, la badante avrebbe dovuto assicurare assistenza per tutta la vita. Il Ministro ha censurato sia l’affermazione che il decreto non richiedesse motivazione, sia l’omesso esame dell’interesse della beneficiaria, della sua capacità di autodeterminarsi, dell’età e delle condizioni di salute, della proporzione tra il valore dell’immobile e l’assistenza promessa e delle eventuali somme continuate a essere corrisposte alla badante. Ha inoltre denunciato l’illogicità dell’esclusione di rapporti collusivi o di cointeressenza tra il magistrato e l’amministratore di sostegno, richiamando incarichi e conversazioni telefoniche; tali ulteriori censure sono state ritenute generiche e inammissibili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati e ha cassato la sentenza assolutoria, rinviando alla Sezione disciplinare del CSM in diversa composizione per un nuovo esame. Quanto alla prima incolpazione, la Corte ha rilevato che la sentenza disciplinare aveva affrontato la questione come se fosse contestata la mancata approvazione formale dei rendiconti o l’omessa richiesta di una descrizione analitica delle singole spese, mentre l’addebito concerneva l’omesso controllo almeno estrinseco dei flussi finanziari e del rispetto dei limiti di spesa autorizzati. La motivazione non aveva valutato elementi specificamente indicati dal ricorrente, idonei a incidere sulla sua congruità e adeguatezza; inoltre, l’affermazione della piena capacità di autodeterminazione della beneficiaria richiedeva una motivazione più approfondita alla luce delle patologie e del precedente decreto che ne aveva riconosciuto l’incapacità di provvedere autonomamente ai propri interessi. La Corte ha precisato che l’eventuale danno patrimoniale da depauperamento può rilevare ai fini disciplinari anche indipendentemente dalla percezione soggettiva della beneficiaria. Quanto alla seconda incolpazione, ha affermato che anche i decreti del giudice tutelare che modificano le disposizioni della nomina devono essere motivati; la motivazione può essere per relationem, ma deve consentire di valutare la capacità di autodeterminazione della beneficiaria e l’utilità dell’atto, ponderando età, salute, valore del bene ceduto e prestazione assistenziale. La sentenza impugnata non aveva dato conto delle ragioni dell’istanza né svolto tale valutazione concreta, e non aveva considerato le eventuali elargizioni successive alla costituzione del vitalizio. Le censure sui presunti rapporti collusivi sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità, perché formulate mediante allegazioni generiche e imprecise. La Corte ha disposto il rinvio senza decidere definitivamente sulla responsabilità disciplinare; il dispositivo non contiene una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1, comma 1

    non è questa valutazione a dovere interessare il giudice disciplinare, ma la diligenza, laboriosità e correttezza del magistrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1

    Ai fini disciplinari rileva la condotta del magistrato nell’esercizio delle funzioni, sotto il profilo della diligenza, laboriosità e correttezza, non la sostituzione del giudice disciplinare alle valutazioni di merito sulle singole spese.

  • D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. a)

    a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), che è quello patrimoniale oggettivamente cagionato a una delle parti per il depauperamento delle sue sostanze, a prescindere dalla percezione che ne possa avere il danneggiato.

    Il danno ingiusto rilevante per l’illecito disciplinare può consistere nel depauperamento patrimoniale oggettivamente cagionato alla parte e non presuppone che questa ne abbia consapevolezza o percezione.

  • art. 380 c.c.

    Se l’amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a “rendere conto” della contabilità della sua amministrazione (art. 380 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1) e a periodicamente “riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (art. 405 c.c., comma 6), ciò è per consentire al giudice tutelare di adottare “anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio”

    L’obbligo annuale di rendiconto dell’amministratore di sostegno assolve una funzione strumentale all’effettivo controllo e alla tutela della persona e del patrimonio del beneficiario da parte del giudice tutelare.

  • art. 405 c.c., comma 4

    Se l’amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a “rendere conto” della contabilità della sua amministrazione (art. 380 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1) e a periodicamente “riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (art. 405 c.c., comma 6), ciò è per consentire al giudice tutelare di adottare “anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio” (art. 405 c.c., comma 4, cfr. art. 44 disp. att. c.c.), anche eventualmente modificando e integrando le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c., comma 4).

    Il giudice tutelare deve esercitare una vigilanza effettiva e può intervenire anche d’ufficio per proteggere la persona e conservare e amministrare il patrimonio del beneficiario.

  • art. 405 c.c., comma 5, n. 5

    ma di non avere operato un controllo quantomeno estrinseco dei flussi di denaro risultanti dai rendiconti, dai quali, in tesi, emergevano uscite patrimoniali, non solo, poco coerenti con le esigenze di vita di una persona anziana come la beneficiaria, che viveva prevalentemente in casa, ma soprattutto eccessive rispetto agli stessi limiti anche periodici delle spese autorizzate dal giudice tutelare nel decreto motivato di nomina dell’amministratore o in decreti successivi (cfr. art. 405 c.c., comma 5, n. 5), limiti già notevolmente elevati rispetto alle disponibilità finanziarie dell’interessata (essendo ben superiori alle entrate sulle quali ella poteva contare).

    La vigilanza del giudice tutelare deve comprendere almeno la verifica esterna dei flussi risultanti dai rendiconti e della loro compatibilità con i limiti di spesa fissati nel decreto di nomina o nei successivi provvedimenti.

  • art. 405 c.c., comma 6

    Se l’amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a “rendere conto” della contabilità della sua amministrazione (art. 380 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1) e a periodicamente “riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (art. 405 c.c., comma 6), ciò è per consentire al giudice tutelare di adottare “anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio”

    Il dovere di riferire periodicamente al giudice sull’attività svolta e sulle condizioni del beneficiario è funzionale all’adozione tempestiva delle misure necessarie alla tutela della persona e del patrimonio.

  • art. 407 c.c., comma 4

    Se l’amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a “rendere conto” della contabilità della sua amministrazione (art. 380 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1) e a periodicamente “riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (art. 405 c.c., comma 6), ciò è per consentire al giudice tutelare di adottare “anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio” (art. 405 c.c., comma 4, cfr. art. 44 disp. att. c.c.), anche eventualmente modificando e integrando le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c., comma 4).

    Il giudice tutelare può modificare o integrare le decisioni contenute nel decreto di nomina quando ciò sia necessario per la protezione del beneficiario.

  • art. 410 c.c., comma 1

    La circostanza che ella desiderasse conservare l’elevato tenore di vita cui era abituata, in tanto potrebbe assumere rilievo decisivo ai fini che interessano (nell’ottica del rispetto delle aspirazioni del beneficiario, art. 410 c.c., comma 1), in quanto – ammettendo che fosse in grado di comprendere e decidere autonomamente di conseguenza – fosse stata preventivamente e precisamente informata della sua reale condizione finanziaria e delle negative prospettive future

    Le aspirazioni del beneficiario rilevano nella gestione dell’amministrazione di sostegno, ma la loro valorizzazione presuppone che egli sia in grado di autodeterminarsi e che conosca in modo adeguato la propria situazione finanziaria e le sue prospettive.

  • art. 411 c.c., comma 1

    Se l’amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a “rendere conto” della contabilità della sua amministrazione (art. 380 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1) e a periodicamente “riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (art. 405 c.c., comma 6), ciò è per consentire al giudice tutelare di adottare “anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio”

    Le disposizioni sulla tutela richiamate dall’art. 411 c.c. operano, per quanto compatibili, nell’amministrazione di sostegno e concorrono a fondare l’obbligo di rendiconto e i poteri di vigilanza del giudice.

  • art. 411 c.c., comma 4

    secondo cui tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affidi all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resti nella completa disponibilità di quest’ultimo, salvo che, come nel caso in esame, il giudice tutelare non disponga diversamente con esplicita disposizione, ai sensi dell’art. 411 c.c., comma 4.

    Gli ambiti non affidati all’amministratore restano nella disponibilità del beneficiario, salvo che il giudice tutelare disponga espressamente diversamente ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c.

  • art. 405 c.c., comma 1

    Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, che contiene tra l’altro l’indicazione degli atti che egli è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che quest’ultimo è autorizzato a compiere con l’assistenza dell’amministratore, dev’essere motivato, a norma dell’art. 405 c.c., comma 1, (anche in relazione agli artt. 374-376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., comma 1).

    Il decreto di nomina deve esporre le ragioni delle determinazioni che delimitano i poteri dell’amministratore e gli atti consentiti al beneficiario, in coerenza con la funzione protettiva della misura.

  • art. 405 c.c.

    Analogamente, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, devono essere motivati i decreti di modifica adottati dal giudice tutelare, quale è infine quello del 3 ottobre 2013, che ha consentito la stipula del vitalizio assistenziale tra la signora S. e la badante signora B., a modifica del decreto del 5 luglio 2010 che espressamente disponeva che “va inibito alla beneficiaria la possibilità di donare e di disporre per testamento, non risultando che la stessa sia in atto in grado di autodeterminarsi in modo adeguato”.

    Anche i decreti successivi che modificano la misura e autorizzano atti incidenti sulla sfera patrimoniale del beneficiario devono essere motivati.

  • art. 606 c.p.p.

    Con il ricorso per cassazione è deducibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., anche il vizio di motivazione che risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo, specificamente indicati nel ricorso

    Nel ricorso per cassazione contro una decisione disciplinare è deducibile il vizio di motivazione risultante anche da atti del processo diversi dal provvedimento impugnato, purché siano specificamente indicati nel ricorso.

Massime di principio

  • Nell’amministrazione di sostegno il giudice tutelare non svolge una funzione meramente formale: deve vigilare in modo effettivo sull’attività dell’amministratore, servendosi dei rendiconti e delle relazioni periodiche per tutelare la persona e conservare il patrimonio del beneficiario.
  • Il controllo richiesto al giudice tutelare comprende almeno la verifica estrinseca dei flussi finanziari risultanti dai rendiconti e del rispetto dei limiti di spesa stabiliti nel decreto di nomina o nei successivi provvedimenti; non coincide necessariamente con una valutazione disciplinare di merito su ogni singola spesa.
  • Ai fini della responsabilità disciplinare del magistrato, l’eventuale danno patrimoniale può consistere nel depauperamento oggettivo delle sostanze della parte e sussistere indipendentemente dalla consapevolezza o percezione del danno da parte del beneficiario.
  • La volontà e le aspirazioni del beneficiario possono orientare l’amministrazione di sostegno, ma la loro rilevanza presuppone una capacità di autodeterminazione accertata e una conoscenza adeguata della situazione finanziaria e delle conseguenze delle scelte.
  • I decreti del giudice tutelare che modificano le disposizioni della nomina e autorizzano atti incidenti sulla persona o sul patrimonio del beneficiario devono essere motivati. La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere e verificare le ragioni della decisione e la valutazione concreta dell’interesse del beneficiario, inclusa la ponderazione tra il valore dei beni ceduti e le prestazioni ricevute.
  • Il sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del CSM non consente una nuova valutazione dei fatti, ma comprende il controllo sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione e sulla considerazione degli elementi specificamente sottoposti al giudice disciplinare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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