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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21611/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha trasmesso gli atti al Pubblico ministero affinché provvedesse all'esecuzione delle statuizioni di confisca e distruzione degli oggetti contraffatti decretate nella sentenza di condanna-assoluzione. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza deducendo erronea applicazione degli artt. 658 e 679 cod. proc. pen., nonché degli artt. 86 disp. att. cod. proc. pen. e 13 reg. es. cod. proc. pen., sostenendo che la competenza ad avviare le operazioni di vendita o distruzione delle cose confiscate spetti alla cancelleria del giudice che ha adottato il provvedimento ablativo e non al Pubblico ministero, e denunciando inoltre l'abnormità funzionale dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha ricordato che il quadro normativo (artt. 658 e 679 cod. proc. pen., art. 86 disp. att. cod. proc. pen. e art. 13 reg. es. cod. proc. pen.) assegna alla cancelleria del giudice che ha ordinato la confisca la competenza per la vendita o la distruzione dei beni confiscati (con possibilità di delegare a soggetti esterni o alla polizia giudiziaria). Ha qualificato come abnorme l'ordinanza del Tribunale che aveva trasferito la competenza al Pubblico ministero, in quanto tale scelta provocherebbe una stasi procedimentale e non rientra negli schemi normativi. Conseguentemente ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto che gli atti tornino al Tribunale di Avellino per l'esecuzione secondo le norme applicabili.

Norme richiamate

  • art. 86 disp. att. cod. proc. pen.

    La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bi del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili ... Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro

    La norma è interpretata nel senso che la cancelleria del giudice che ha ordinato la confisca ha la competenza primaria per curare la vendita o la distruzione dei beni confiscati e per affidare gli incarichi necessari; il giudice può delegare alla polizia giudiziaria la distruzione ma resta la sua competenza di indirizzo e controllo

  • art. 13 reg. es. cod. proc. pen. (D.M. 30/9/1989, n. 334)

    La vendita delle cose confiscate può essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie

    Conferma che la cancelleria può eseguire la vendita direttamente o avvalendosi di istituti di vendite giudiziarie, rafforzando l'attribuzione alla cancelleria del compito esecutivo

  • artt. 658 e 679 cod. proc. pen.

    Tali disposizioni, lette congiuntamente al complesso normativo sul procedimento esecutivo, non attribuiscono al Pubblico ministero la competenza a eseguire le operazioni consequenziali alla confisca (vendita o distruzione), che invece sono regolate dall'art. 86 disp. att. e dal regolamento di esecuzione

Massime di principio

  • Quando in una sentenza è disposta la confisca dei beni, le operazioni di vendita o, se non opportuna la vendita, di distruzione spettano alla cancelleria del giudice che ha ordinato la confisca (art. 86 disp. att. e art. 13 reg. es.)
  • Il giudice che ha adottato la misura ablativa mantiene la competenza a risolvere eventuali questioni connesse agli adempimenti esecutivi, potendo delegare l'esecuzione concreta alla polizia giudiziaria o ad incaricati esterni, ma non trasferire la competenza sostanziale al Pubblico ministero
  • L'atto del giudice dell'esecuzione che trasferisce la competenza al Pubblico ministero, in mancanza di specifica disposizione normativa che lo consenta, può essere qualificato come abnorme e quindi impugnato con ricorso per cassazione
  • In pratica, se la cancelleria non riesce a reperire soggetti disponibili gratuitamente, essa può acquisire preventivi e affidare l'incarico anche a professionisti o istituti autorizzati secondo le modalità previste dalla normativa; le spese straordinarie possono essere riconosciute e liquidate (rilevanza amministrativa dell'adempimento)
  • Se insorgono contestazioni sull'affidamento o sull'esecuzione del provvedimento ablativo, è il giudice che ha disposto la confisca a decidere, non il Pubblico ministero

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