Cassazione Penale, Sentenza n. 01252/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato indicato agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, c.p.; il motivo unico dedotto è violazione di legge processuale per assenza della condizione di procedibilità (querela). Il ricorrente sostiene che non sussisterebbe la querela necessaria per l'esercizio dell'azione penale, e la Corte di legittimità esamina se dal verbale orale di denuncia reso alla polizia giudiziaria emergesse la volontà della persona offesa di perseguire l'autore dei fatti.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato: richiamando la giurisprudenza (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023), ha osservato che il giudice del merito può accertare l'esistenza della querela sulla base della dichiarazione o di altri fatti dimostrativi solo se l'intenzione di perseguire emerge chiaramente. Nel caso di specie, dal verbale orale di denuncia non risultava tale volontà; di conseguenza la Corte ha pronunciato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il difetto della condizione di procedibilità e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Articolo relativo al reato contestato (parte della fattispecie oggetto della condanna originaria); la Corte non ha esaminato il merito della fattispecie per il difetto procedurale rilevato.
Codice penale, art. 625, comma 1, n. 7
Ulteriore riferimento alla specifica aggravante/commi del reato contestato; anch'esso non valutato nel merito a causa dell'annullamento per difetto della condizione di procedibilità.
Codice di procedura penale, art. 129
L'art. 129 c.p.p. è stato richiamato per motivare la pronuncia della Corte di legittimità sul difetto della condizione di procedibilità e per disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando l'azione penale non poteva essere iniziata.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670-01)
Principio secondo cui la manifestazione di volontà di querelarsi può essere accertata dal giudice del merito anche se la dichiarazione è orale e qualificata dalla polizia giudiziaria in modo diverso, purché emergano chiaramente l'intenzione di perseguire e fatti dimostrativi; tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità salvo vizi di logica o diritto.
Massime di principio
- Per i reati procedibili a querela di parte, è requisito essenziale che dalla dichiarazione (anche orale) o da altri elementi emerga chiaramente la volontà della persona offesa di perseguire l'autore; in mancanza, l'azione penale è improcedibile.
- La semplice denuncia alla polizia giudiziaria non equivale automaticamente alla querela: bisogna verificare concretamente l'intenzione di perseguire, valutabile anche attraverso il contenuto del verbale o fatti dimostrativi.
- Il giudice di merito può accertare l'esistenza della querela e tale accertamento è vincolante per la Cassazione salvo che sia illogico o illegale; la Corte di legittimità non riesamina i fatti se la motivazione è coerente.
- In presenza di difetto della condizione di procedibilità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., evitando un nuovo giudizio di merito quando l'azione non poteva essere validamente iniziata.
- Per evitare il rischio di improcedibilità, chi intende esercitare l'azione civile o penale deve rendere manifestazioni di volontà chiare (meglio se con querela formale) e documentare fatti che dimostrino l'intenzione di perseguire l'autore.
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