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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36470/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta a ottenere il ricalcolo della pensione, con inclusione nella base retributiva pensionabile annua dei contributi figurativi relativi a emolumenti extramensili maturati nel periodo di fruizione del trattamento di mobilità, e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei ratei differenziali. Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendo non provato l'inesatto adempimento dell'ente; la corte d'appello aveva invece accolto il gravame, ritenendo non intervenuta la decadenza e affermando che gli emolumenti extramensili dovessero rientrare nella base di calcolo pensionabile. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sul calcolo della retribuzione pensionabile e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato il corretto calcolo e avesse valorizzato circolari interne senza considerarle integralmente; secondo, violazione della disciplina sulla decadenza previdenziale, assumendo che il termine dovesse operare sull'intera pretesa e non solo sui singoli ratei ultratriennali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, in una controversia avente a oggetto un credito previdenziale, al creditore spetta l'allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, mentre grava sull'ente debitore la prova del fatto estintivo, cioè dell'avvenuto pagamento dei ratei comprensivi anche degli emolumenti extramensili; inoltre, il motivo non si confrontava con la ratio autonoma della decisione relativa alla mancata prova del pagamento. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, confermando che, nelle domande di ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, la decadenza opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale, non sull'intera pretesa. L'ente ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, L. n. 155/1981

    richiamato come base normativa del calcolo della retribuzione annua pensionabile in relazione ai periodi riconosciuti figurativamente

  • art. 7, comma 9, L. n. 223/1991

    invocato dal ricorrente tra le norme sul calcolo della prestazione e dei periodi di mobilità

  • art. 2, L. n. 164/1975

    richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sul trattamento previdenziale e i periodi coperti da contribuzione figurativa

  • art. 2797 c.c.

    citato nel ricorso quale norma che l'ente assumeva violata, senza che la Corte ne facesse applicazione decisiva nel merito

  • art. 47, DPR n. 639/1970

    norma sulla decadenza previdenziale, interpretata nel senso che, per le prestazioni pensionistiche parzialmente riconosciute, la decadenza incide solo sui ratei maturati oltre il triennio

  • art. 38, DL n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    ha esteso la decadenza anche alle azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o gli accessori; la Corte ne ha confermato l'applicazione ai soli ratei ultratriennali nelle riliquidazioni pensionistiche

  • art. 6, DL n. 103/1991, conv. in L. n. 166/1991

    richiamato dal ricorrente in relazione alla decadenza mobile

  • art. 252 disp. att. c.c.

    evocato nella sentenza d'appello per la decorrenza del termine di decadenza introdotto ex novo

  • art. 2697 c.c.

    applicato nel senso che, nei crediti previdenziali, il creditore allega l'inadempimento mentre il debitore deve provare il pagamento o altro fatto estintivo

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi a oggetto il ricalcolo di una prestazione previdenziale già riconosciuta in parte, la decadenza non travolge l'intera domanda ma opera solo sulle differenze dei ratei maturati oltre il triennio anteriore alla proposizione del giudizio.
  • In materia di credito previdenziale, il pensionato deve allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'ente, mentre grava sull'ente l'onere di provare il fatto estintivo, e cioè l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a colpirne solo una parte non decisiva.
  • Le circolari interne dell'ente possono essere valorizzate come elemento interpretativo o presuntivo, ma non sostituiscono la prova del pagamento ove l'onere probatorio incomba sull'ente previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioniProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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