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Ordinanza

Ordinanza n. 1507/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 00139/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva definito il ricorso contro gli esiti della valutazione medico-legale di idoneità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appellante ha contestato gli esiti della valutazione sanitaria concernente una crisi epilettica temporale clinicamente isolata con persistenti anomalie intercritiche EEG accertate, deducendo elementi tali da porre in dubbio la correttezza dell'accertamento medico-amministrativo. In appello è stata formulata un'istanza istruttoria, sostenuta dal deposito di relazioni di parte recanti un principio di prova in ordine alla contestazione degli esiti impugnati. La questione riguarda l'incidenza della patologia sull'idoneità, assoluta o relativa, ai servizi di istituto nei ruoli della Polizia di Stato e nei ruoli tecnici della Polizia di Stato, nonché sull'idoneità ai ruoli civili delle amministrazioni dello Stato, con eventuali controindicazioni per mansioni implicanti maneggio e utilizzo di armi, maggiore stress fisico, servizi esterni o turnazioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito dell'appello e ha riservato ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese. Ritenuto che gli atti e le relazioni di parte fornissero un principio di prova sufficiente a giustificare un approfondimento, ha accolto l'istanza istruttoria e disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione affidata a un medico neurologo da individuarsi dal Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza Università di Roma. Il verificatore dovrà esaminare la documentazione processuale e amministrativa, lo stato di salute dell'appellante previa visita medica e ogni altro elemento rilevante, accertando la patologia, le sue possibili cause o concause e la relativa incidenza sull'idoneità ai diversi ruoli e servizi indicati. La verificazione dovrà svolgersi entro il 16 settembre 2026, con deposito della relazione conclusiva entro il 16 ottobre 2026. È stato posto provvisoriamente a carico dell'appellante un anticipo di euro 2.000 sul compenso del verificatore. L'udienza di discussione del merito è stata fissata al 10 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire un accertamento tecnico qualificato sui fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale disciplina applicabile alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.

Massime di principio

  • Quando gli atti di causa e le relazioni tecniche di parte forniscono un principio di prova idoneo a porre in dubbio gli esiti di una valutazione medico-amministrativa, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
  • La verificazione in materia di idoneità al servizio può comprendere l'esame della documentazione processuale e amministrativa, la visita medica diretta dell'interessato e la valutazione dell'incidenza della patologia sui diversi ruoli, mansioni e modalità di servizio, anche distinguendo tra inidoneità assoluta, idoneità relativa e controindicazioni specifiche.
  • Quando il provvedimento contiene dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice può disporre l'oscuramento delle generalità e di ogni dato sanitario in caso di diffusione, sulla base della disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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