Sentenza n. 10145/2026 - Roma, Sezione 1B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di espulsione dalla frequenza del corso formativo e di proscioglimento dalla ferma quadriennale, adottato in esecuzione di una precedente sentenza di improcedibilità del ricorso contro l’inidoneità concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il giudizio di inidoneità psicofisica adottato nell’ambito del concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, fondato sulla gracilità costituzionale con indice di massa corporea inferiore a 20. In sede cautelare era stato ammesso con riserva alla prosecuzione dell’iter concorsuale e alla frequenza del corso, dopo l’esito positivo di una verificazione. Il TAR aveva poi dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, per mancata notifica ad almeno un controinteressato, e improcedibile il ricorso introduttivo. Prima della definizione dell’appello contro tale sentenza, l’amministrazione aveva espulso il ricorrente dal corso e lo aveva prosciolto dalla ferma quadriennale. Con il nuovo ricorso il candidato ha dedotto, da un lato, l’illegittimità derivata del provvedimento amministrativo, assumendo l’erroneità della precedente sentenza del TAR; dall’altro, ha contestato che l’amministrazione avesse definito in via definitiva la sua posizione senza attendere la decisione del Consiglio di Stato. Nelle memorie successive il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe potuto stabilizzare gli effetti dell’ammissione cautelare, considerata la positiva frequenza del corso e l’assenza di pregiudizio per gli altri candidati. La domanda risarcitoria è stata infine rinunciata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la precedente sentenza, dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso introduttivo e immediatamente esecutiva, doveva essere eseguita dall’amministrazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, c.p.a. Pertanto, l’amministrazione non solo poteva, ma doveva adottare il provvedimento di esclusione dal corso e di proscioglimento dalla ferma, senza attendere la decisione dell’appello. Il successivo rigetto dell’appello da parte del Consiglio di Stato ha comunque confermato la correttezza dell’assetto già adottato. Il giudice ha inoltre escluso che sussistesse un obbligo dell’amministrazione di stabilizzare autonomamente gli effetti dell’ammissione cautelare: tale ammissione ha natura provvisoria e consente al candidato di partecipare alle prove o al corso nelle more del giudizio, ma non attribuisce definitivamente i vantaggi concorsuali. Gli effetti definitivi possono prodursi soltanto in seguito a una pronuncia di merito favorevole, idonea a rimuovere l’esclusione. Le ulteriori doglianze formulate nelle memorie sono state comunque rilevate come non dedotte nel ricorso introduttivo. La domanda risarcitoria è stata abbandonata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, c.p.a.
non solo poteva, ma doveva provvedere alla sua esecuzione
Le sentenze amministrative immediatamente esecutive devono essere eseguite dall’amministrazione; la proposizione dell’appello non impone, di per sé, di sospendere l’esecuzione della pronuncia non sospesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è richiamata in connessione con la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La disposizione è richiamata quale ulteriore fondamento della protezione dei dati sanitari.
Massime di principio
- L’ammissione con riserva disposta in sede cautelare consente al candidato escluso di partecipare alla procedura concorsuale nelle more del giudizio, ma non elimina definitivamente l’atto di esclusione né consolida gli effetti favorevoli della partecipazione.
- Quando l’ammissione con riserva deriva da un provvedimento cautelare, gli effetti definitivi dell’ammissione e degli eventuali risultati conseguiti dal candidato dipendono dall’esito favorevole del giudizio di merito.
- La sentenza amministrativa immediatamente esecutiva deve essere eseguita dall’amministrazione anche se è stata impugnata, salvo che ne sia stata sospesa l’efficacia; pertanto, l’amministrazione può e, secondo il giudice, deve adottare gli atti conseguenti alla pronuncia senza attendere la decisione d’appello.
- La positiva frequenza del corso o il superamento delle prove durante l’ammissione cautelare non impongono all’amministrazione di stabilizzare gli effetti dell’ammissione quando una successiva sentenza immediatamente esecutiva abbia definito negativamente la posizione del candidato.
- L’amministrazione non può sostituire l’effetto provvisorio dell’ammissione cautelare con una definitiva ammissione in presenza di una pronuncia di merito sfavorevole non sospesa; la rimozione dell’esclusione e l’attribuzione definitiva dei vantaggi concorsuali richiedono una pronuncia di merito favorevole.
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